CU 2025 autonomi: invio entro il 31 marzo. Novità e regole di quest’anno

Paolo Ballanti 03/03/25

Approvato a metà gennaio 2025 il modello di Certificazione Unica (CU 2025) da trasmettere in via telematica dal contribuente per attestare, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nel 2024 oltre che dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Con riguardo al periodo d’imposta 2024, fermo restando che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate ai soggetti percipienti entro il prossimo 17 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo cade di domenica) per l’invio telematico dei modelli all’Agenzia Entrate esistono tre differenti scadenze, rispettivamente fissate al 17 marzo; 31 marzo e 31 ottobre 2025.

Una di queste deadline, quella del 31 marzo, interessa le CU 2025 relative ai redditi di lavoro autonomo.

Ecco cosa cambia a come funziona quest’anno la CU lavoratori autonomi.

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Indice

CU 2025: scadenza 17 marzo per i sostituti di imposta

Entro il 17 marzo 2025, primo giorno feriale successivo rispetto alla scadenza ordinaria di domenica 16 marzo, i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia Entrate (esclusivamente con modalità telematica) le Certificazioni Uniche relative a: redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; redditi diversi.

Scadenza 31 marzo per la Cu autonomi 2025

Per il periodo d’imposta 2024 le Certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere inviate all’AE entro il 31 marzo 2025.

Scadenza 31 ottobre 2025

La terza e ultima scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia Entrate è fissata al 31 ottobre 2025, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Cosa cambia rispetto al 2024

Per il periodo d’imposta 2023 le Certificazioni Uniche modello 2024 sono state trasmesse all’Agenzia delle entrate nel rispetto di due scadenze, anziché tre:

  • Il 18 marzo 2024 per la generalità delle certificazioni;
  • Il 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Come confermato dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione 4 marzo 2024 numero 13/E la scadenza del 31 ottobre 2024 ha interessato, per l’anno d’imposta 2023, anche le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente con il Modello Redditi Persone Fisiche 2024, come quelli di lavoro autonomo professionale.

La nuova scadenza del 31 marzo

L’anticipo al 31 marzo 2025 della scadenza per l’invio delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti o professioni in forma abituale si rende necessario a seguito delle novità introdotte dal legislatore con il Decreto 8 gennaio 2024, numero 1, articolo 19.

Nello specifico, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, l’articolo 19 dispone, a partire dal 2024, in via sperimentale, che l’Agenzia Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Sperimentazione nell’anno 2024
Come chiarito dall’AE nella Risoluzione numero 13/E nel primo anno di sperimentazione della precompilata per gli autonomi (il 2024) le informazioni ricavate dalle CU contenenti “compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo professionale) saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato”.
Con tali avvisi è stato segnalato al contribuente che:

  • per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo professionale pervenute fino al 18 marzo;
  • altresì, se in possesso di certificazioni pervenute dopo tale data, il contribuente stesso “dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti” (Risoluzione numero 13/E).

In conclusione, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo professionale sono state utilizzate nel 2024 solo in forma sperimentale, l’AE ha ritenuto che per l’anno d’imposta 2023 le certificazioni contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono “essere presentate entro il 31 ottobre 2024” (Risoluzione numero 13/E).  

Precompilata per gli autonomi a regime dal 2025
In considerazione del fatto che la sperimentazione della precompilata per gli autonomi ha interessato esclusivamente il 2024, dall’annualità corrente le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche vengono ordinariamente utilizzate “per l’elaborazione della dichiarazione precompilata” (Risoluzione numero 13/E).

Ne consegue che, a partire dalle CU 2025, periodo d’imposta 2024, nell’ottica di consentire l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate per gli autonomi, l’invio delle certificazioni per i soggetti in parola è stato anticipato dal 31 ottobre al 31 marzo 2025.

La citata risoluzione AE precisa che resta comunque ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con:

come, ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata “per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR)” (Risoluzione AE).

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