Criptovalute: in arrivo il Registro degli operatori in valute virtuali

Redazione 24/05/22
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Il 18 Febbraio 2022, l’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che saranno aperte le iscrizioni al registro degli operatori in criptovalute dal 18 Maggio 2022.

Il percorso normativo, iniziato con le ricezione della IV (2015/849) e della V (2018/843) direttiva antiriciclaggio che hanno eguagliato, per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, gli operatori in valute virtuali si sta concludendo.

Questo comporta che, a partire dal 18 Maggio 2022, coloro che offrono servizi correlati all’uso di criptovalute e wallet digitali, o che intendono farlo in futuro, dovranno obbligatoriamente registrarsi ad una sezione speciale del Registro Cambiavalute tenuto presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori.

Tutte le piattaforme interessate (Exchange, wallet providers, broker, ecc.) avranno a disposizione 60 giorni dalla data di apertura del Registro degli operatori in criptovalute per fornire i propri dati identificativi ed una prova di operatività in territorio italiano.

Se sapete già cosa sono le criptovalute e come funzionano, vi consigliamo di proseguire con la lettura di questo articolo per avere ancora più chiara la normativa attualmente vigente in Italia.

Cosa comporterà il Registro degli operatori in criptovalute?

L’iscrizione, da parte degli operatori in valuta digitale, al Registro degli operatori di criptovalute non è solamente un dovere. Dato che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla legge o in caso di rifiuto dell’iscrizione da parte dell’Organismo degli Agenti e Mediatori, l’eventuale svolgimento dell’attività da parte di tali operatori è considerato illecito. Questo con tutte le conseguenze penali ed amministrative del caso.

Chi desidera operare o che già opera nel settore delle criptovalute, dopo l’istituzione di tale registro, deve obbligatoriamente effettuare l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro ed aspettare l’esito dell’OAM. La risposta dell’OAM arriverà in 15 giorni  prorogabili al massimo una volta per altri 10 giorni, se all’Organismo occorre approfondire la regolarità e la compiutezza della comunicazione e della documentazione allegata. L’iscrizione potrà dunque essere accettata o negata dall’OAM.

Il compito dell’OAM è veramente delicato e rilevante. Questo perché l’Organismo ha l’obbligo di assicurare la trasparenza, l’interezza e la reperibilità al pubblico dei dati registrati. Inoltre, dovrà garantire la fruibilità dei dati a tutte le autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo.

Per chi non lo sapesse, l’Organismo coopera con il Ministero delle Finanze, con le autorità di vigilanza di settore, con la Direzione Nazionale Antimafia, con l’Antiterrorismo e con la Polizia di Stato allo scopo di rendere più semplice l’esercizio dei corrispettivi doveri istituzionali. L’OAM collabora fornendo su richiesta tutte le informazioni e la documentazione disponibile all’interno della gestione della Sezione Speciale del Registro.

Nello specifico, l’OAM dovrà fornire non solo i dati identificativi degli iscritti, ma anche le informazioni sintetiche relative all’operatività globale che ogni singolo operatore di servizi relativi all’utilizzo di criptovalute o wallet digitali dovrà comunicare ogni tre mesi.

Il Registro degli operatori gestito dall’OAM rappresenta un altro importante tassello aggiunto dall’Italia nella lotta contro i fenomeni che minacciano la trasparenza dei rapporti economici mediante comportamenti fraudolenti di trasferimento denaro. In questo modo è stato fatto un altro passo avanti verso la piena attuazione delle direttive contenute nel decreto legislativo 90 del 2017 ed in quello 125 del 2019.

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