Corte Costituzionale, lavori socialmente utili per neopatentati ubriachi

Redazione 29/06/12
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La Consulta, con la sentenza numero 167 del 27 giugno scorso, ha ritenuto “non fondata” la questione di legittimità costituzionale, dell’articolo 186 bis, comma 6, del decreto legislativo 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’articolo 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).

La questione era stata sollevata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano che, con tre ordinanze, ha ritenuto illegittima la sostituzione della pena applicabile per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool da parte dei conducenti “a rischio elevato”, con il lavoro di pubblica utilità.

Nel caso di specie, i giovani erano stati fermati, in ora notturna, da personale di polizia giudiziaria mentre erano alla guida di veicoli. Sottoposti ad accertamento mediante etilometro, erano risultati positivi al test: il tasso alcoolemico risultava infatti superiore a 1,5 grammi per litro.

Nei loro confronti era stato, così, emesso un decreto di condanna alla pena dell’ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A quel punto, i loro difensori chiedevano l’applicazione, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, di un corrispondente numero di ore di lavoro di pubblica utilità.

Secondo il Gip, questa concessione avrebbe portato i neo patentati “a godere di rilevanti vantaggi” quali “l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato”. E sulla base di queste motivazioni ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Tuttavia la Consulta si è mostrata di diverso avviso, sstenendo che “il “vulnus” costituzionalmente denunciato non sussiste per la dirimente ragione che , una volta qualificate correttamente come circostanze aggravanti le ipotesi di guida sotto l’influsso di alcool dei conducenti “a rischio elevato”, esse restano, di per sé, soggette alla disciplina valevole per la fattispecie base (quella dell’art. 186) anche per quanto attiene alla possibile sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e i benefici connessi allo svolgimento positivo di tale lavoro”.

 Qui il testo della sentenza . 167/2012 della Consulta

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