Per venire incontro a tutti coloro che si sono visti abbassare la serranda delle loro attività dalle ore 18:00 in poi, o peggio chiudere completamente le attività (come ad esempio piscine e palestre), il Governo ha promesso sostanziosi aiuti economici e agevolazioni. Senza contare il nuovo Dpcm restrittivo di novembre.
In quest’ottica si pone il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), entrato in vigore il 29 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, l’art. 13 prevede una sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. Ma chi può usufruire la sospensione dei versamenti contributivi per il mese di novembre 2020? Quali sono i codici Ateco che hanno diritto alla sospensione? Quanto dura la sospensione e quando dovrà essere ripreso il pagamento? E, infine, quali sono i requisiti da possedere per accedere all’agevolazione in commento?
Andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funzionano i contributi sospesi per il mese di novembre.
Contributi sospesi a novembre: chi ne ha diritto
Come per i precedenti decreti d’emergenza, il Governo ha sospeso i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La decisione è stata assunta per non penalizzare ulteriormente le aziende danneggiate dal recente Dpcm del 24 ottobre 2020.
La sospensione contributi spetta ai datori di lavoro:
- privati,
- con sede operativa in Italia,
- ppartenenti ai settori interessati dal decreto Dpcm 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite a specifici codici ATECO (stabiliti proprio con il DEcreto ristori).
Contributi sospesi a novembre: i codici Ateco
Nello specifico, l’interruzione riguarda i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato e si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal menzionato Dpcm, che svolgono come attività prevalente una dei seguenti codici ATECO:
- 493210 – Trasporto con taxi;
- 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
- 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;
- 551000 – Alberghi;
- 552010 – Villaggi turistici;
- 552020 – Ostelli della gioventù;
- 552030 – Rifugi di montagna;
- 552040 – Colonie marine e montane;
- 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
- 561011 – Ristorazione con somministrazione;
- 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 561030 – Gelaterie e pasticcerie;
- 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 561042 – Ristorazione ambulante;
- 561050 – Ristorazione su treni e navi;
- 562100 – Catering per eventi, banqueting;
- 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 591300 – Attività di distribuzione;
- cinematografica, di video e di programmi televisivi;
- 591400 – Attività di proiezione;
- Cinematografica;
- 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
- 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e;
- spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
- 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
- 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
- 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
- 823000 – Organizzazione di convegni e fiere;
- 855209 – Altra formazione culturale;
- 900101 – Attività nel campo della recitazione;
- 900109 – Altre rappresentazioni artistiche;
- 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie;
- 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo);
- 931110 – Gestione di stadi;
- 931120 – Gestione di piscine;
- 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
- 931190 – Gestione di altri impianti sportivi;
- 931200 – Attività di club sportivi;
- 931300 – Gestione di palestre;
- 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
- 931999-Altre attività sportive nca;
- 932100 – Parchi di divertimento e parchi;
- 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club;
- 932930 – Sale giochi e biliardi;
- 932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
- 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
- 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca;
- 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
- 960420 – Stabilimenti termali;
- 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie.
Quali contributi sono stati sospesi
La sospensione concessa dal Decreto Ristori riguarda i versamenti dei contributi
- previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020
- dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail) dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
Contributi sospesi a novembre: quando si paga
La sospensione dei versamenti, in particolare, riguarda esclusivamente il mese di competenza di novembre 2020. La ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Attenzione però: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Contributi sospesi a novembre: risorse finanziarie
Infine, si fa presente che per gli oneri derivanti dall’agevolazione in commento, il Governo ha stanziato 504 milioni di euro per l’anno 2020. I benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
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