La Circolare INPS n.110 del 14 luglio 2025 fornisce come avviene ogni anno le modalità di calcolo dei contributi agricoli volontari, cioè quelli riferiti al settore agricolo.
Le regole descritte nella circolare, in vigore per l’annualità corrente, sono diverse in relazione al tipo di lavoratore coinvolto e alla sua gestione di appartenenza, distinguendo tra: lavoratori dipendenti; coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali; contributi integrativi volontari di cui al D.P.R. numero 1432/1971 (articolo 4) per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, piccoli coloni e compartecipanti familiari; coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Ecco una guida al versamento dei contributi agricoli volontari per quest’anno.
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Indice
Lavoratori agricoli dipendenti
Secondo la Circolare INPS numero 110/2025 si assume l’aliquota del 30,30 percento per calcolare l’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti a termine o a tempo indeterminato, per l’anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995.
Il valore del 30,30% è composto da:
- 30,19% come quota pensione;
- 0,11% a titolo di aliquota base.
L’aliquota di riferimento, non a caso, è quella dovuta dalla generalità delle aziende agricole a finanziamento del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP
A differenza dei dipendenti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) versano i contributi volontari secondo quattro diverse classi di reddito settimanale, come descritto in tabella.
Classi | Classi di reddito settimanale, in euro | Reddito settimanale medio imponibile (RM) in euro | Quota pensione (22,00% del RM) in euro | Addizionale Legge numero 233/1990 (2,00% del RM) in euro | Addizionale Legge numero 160/1975 (0,79 euro * 3) in euro | Contributo totale in euro |
1° | Fino a 270,00 | 270,00 | 59,40 | 5,40 | 2,37 | 67,17 |
2° | Oltre 270,00 fino a 360,00 | 315,00 | 69,30 | 6,30 | 2,37 | 77,97 |
3° | Oltre 360,00 fino a 450,00 | 405,00 | 89,10 | 8,10 | 2,37 | 99,57 |
4° | Oltre 450,00 | 495,00 | 108,90 | 9,90 | 2,37 | 121,17 |
Si precisa che l’importo del contributo settimanale (a norma dell’articolo 10, comma 2, Legge numero 233/1990) non può essere inferiore a:
- 67,27 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- 79,95 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
OTI e OTD
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) l’importo del contributo integrativo volontario:
- può essere richiesto fino a concorrenza di 270 giornate annue;
- è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Di conseguenza, chiarisce l’INPS, i contributi integrativi si calcolano applicando all’imponibile contributivo (retribuzioni percepite) l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) in vigore per l’annualità corrente nel settore agricolo (gestione FPLD) e pari, come già anticipato, al 30,30%.
Non trova più applicazione, ricorda l’Istituto, la norma (D.P.R. numero 488/1968) secondo cui i contributi erano dovuti prendendo a riferimento le retribuzioni medie convenzionali (anziché, come avviene attualmente, quelle effettivamente percepite) nel caso in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale.
Leggi anche: Contributi volontari Inps 2025: importi, esempi e tabelle aggiornate
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
A differenza degli operai agricoli, per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati annualmente e per singola provincia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito decreto direttoriale.
Per l’anno corrente i riferimenti salariali sono stati pubblicati con Decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2025, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito “lavoro.gov.it” lo scorso 12 giugno, con numero repertorio 91/2025.
Le aliquote contributive da applicare sui salari medi convenzionali sono quelle già descritte con riguardo ai lavoratori dipendenti, per l’anno 2025.
Nell’allegato numero 1 alla circolare è presente la tabella con, distinte per provincia, le retribuzioni da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari.
Ad esempio, per la provincia di Agrigento, la retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi ammonta a 72,84 euro. Ne consegue che:
- il contributo giornaliero si attesta a 72,84 * 30,19% = 21,99 euro;
- il contributo base ammonta a 72,84 * 0,11% = 0,08 euro.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
I contributi volontari per coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) vengono calcolati in maniera diversa a seconda della data di autorizzazione, se anteriore o meno al 12 luglio 1997.
Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997
Per i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 (entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 184/1997) gli importi dei contributi volontari per l’anno corrente sono descritti nella tabella dell’Allegato numero 2 alla circolare.
Nello specifico l’ammontare del contributo è calcolato in base alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale si calcola sommando il contributo integrativo e quello base, determinati assumendo a riferimento la media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2025, il contributo integrativo è dato dalla somma di:
- Importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 22,97 euro;
- Importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.
Il contributo base, al contrario, corrisponde alla somma dovuta a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari (applicando l’aliquota nota dello 0,11%).
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