Contratto di espansione 2023: come cambia con il Decreto Lavoro

Paolo Ballanti 06/07/23
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Recentemente convertito in legge il Decreto Lavoro non ha risparmiato una serie di modifiche al Contratto di espansione 2023. Introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 – 2023, il contratto di espansione è uno strumento finalizzato a consentire l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione.

Le aziende che intendono avvalersi dell’istituto sono tenute ad avviare una procedura di consultazione sindacale, che si conclude con la sottoscrizione del contratto con il Ministero del lavoro e le associazioni sindacali. Il Decreto Lavoro (D.L. 5 maggio 2023 convertito in Legge 3 luglio 2023 numero 85) è intervenuto modificando la normativa (contenuta nel D.Lgs. 14 settembre 2015 numero 148) in particolare contemplando la possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti coinvolti dal contratto di espansione, per imprese che rispettano determinati requisiti dimensionali.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Contratto di espansione 2023: le novità del Decreto lavoro

Il Decreto – legge numero 48/2023 contempla la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi, successivi al termine originario del contratto di espansione.

Scarica il testo del Decreto lavoro convertito in legge

Decreto Lavoro convertito in legge.pdf 385 KB

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Contratto di espansione 2023: per chi opera la rimodulazione

La possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro riguarda i gruppi di imprese con un organico di lavoratori dipendenti superiore a 1.000 unità, con riferimento ai contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022.

Contratto di espansione 2023: accordo integrativo

L’accordo integrativo sulla rimodulazione dev’essere concluso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.

La nuova tempistica delle cessazioni dev’essere compresa entro l’arco temporale dei 12 mesi successivi all’ultimo termine originariamente previsto per le cessazioni stesse. Restano comunque fermi il limite complessivo pluriennale degli oneri finanziari pubblici derivanti dall’originario accordo di espansione ed il numero massimo di lavoratori ammessi alla misura in esame.

Contratto di espansione: biennio 2022-2023

Organico non inferiore a 50 unità
Con riferimento al biennio 2022 – 2023 possono stipulare contratti di espansione le imprese con un organico non inferiore a 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Contenuto del contratto
Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere:

  • Il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • La programmazione temporale delle assunzioni;
  • L’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • Con riguardo alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero di dipendenti che possono accedere allo scivolo pensionistico.

Tutta la normativa sui rapporti di lavoro dipendente è esplicata compiutamente nel volume “Il Lavoro subordinato“.

Scivolo pensionistico
I lavoratori coinvolti dal contratto di espansione che si trovino a non più di 5 anni (60 mesi) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, i quali abbiano maturato il requisito contributivo minimo, ovvero della pensione anticipata, possono, previo esplicito consenso in forma scritta, risolvere il rapporto di lavoro e sfruttare uno scivolo pensionistico.

Accordo di espansione
Per poter ricorrere allo scivolo pensionistico è necessario che l’azienda stipuli un apposito accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre che con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero con le loro RSA / RSU.

Erogazione dell’indennità
In favore dei lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto è riconosciuta, per l’intero periodo precedente la prima decorrenza possibile della pensione, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, così come determinato dall’Inps.

Dall’indennità, nonostante sia a carico del datore di lavoro, è comunque detratto un importo corrispondente alla misura del trattamento di disoccupazione NASpI il quale sarebbe spettato al lavoratore in caso di licenziamento. La riduzione derivante dalla NASpI spetta per l’intero periodo di spettanza teorica dell’indennità di disoccupazione, pari a 24 mesi, elevati a 36 per le imprese o aggregazioni stabili di imprese con un organico superiore a 1.000 unità.

L’azienda interessata è tenuta a presentare apposita domanda all’Inps accompagnata da una fideiussione bancaria. Ogni mese il datore di lavoro è tenuto a versare all’Istituto la provvista necessaria per la prestazione e la contribuzione figurativa. In assenza del versamento citato, l’Inps non eroga le prestazioni.

Decorrenza dell’indennità
L’indennità in questione decorre dal primo giorno del mese successivo quello di risoluzione del rapporto, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda.
Come anticipato, la prestazione economica è garantita fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Pensione anticipata
Nel caso in cui il primo traguardo pensionistico sia la pensione anticipata, l’azienda è tenuta a versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (cosiddetta contribuzione correlata), ridotti di un importo corrispondente alla contribuzione figurativa prevista per il periodo di NASpI.

Contratto di espansione 2023: le novità della conversione in legge

L’unica modifica introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Lavoro riguarda l’incremento, pari a 20 milioni di euro, delle risorse pubbliche a copertura dell’istituto con riferimento al solo anno 2026 e con riguardo agli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022.

Per avere una panoramica di tutte le novità e misure introdotte con il Decreto Lavoro, consigliamo l’E-book “Decreto Lavoro 2023.

Pertanto, i fondi pubblici per le varie annualità ammontano a:

  • Euro 80,4 milioni per l’anno 2022;
  • Euro 219,60 milioni per l’anno 2023;
  • Euro 264,20 milioni per l’anno 2024;
  • Euro 173,6 milioni per l’anno 2025;
  • Euro 68,4 milioni (già incrementati per 20 milioni) con riferimento all’anno 2026.

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