Contratto di espansione, proroga al 2025: mappa delle novità

Paolo Ballanti 30/12/22
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Il contratto di espansione è uno strumento introdotto in via sperimentale per gli anni 2019-2023, grazie a cui le imprese possono prevedere l’uscita anticipata dei dipendenti prossimi alla pensione.

Le realtà che intendono avvalersi della misura sono tenute ad avviare una procedura di consultazione sindacale, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto in sede governativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le RSA / RSU.
Nel corso del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, è stato approvato il Decreto Milleproroghe 2022, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini e scadenze legislativi.

Tra le misure oggetto di proroga rientra proprio il contratto di espansione, la cui operatività è stata estesa, stando alla bozza di decreto, sino al 31 dicembre 2025.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Contratto di espansione: cos’è

L’originaria formulazione dell’articolo 41 del famoso Jobs Act (Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 148), targato governo Renzi, contemplava i “Contratti di solidarietà espansiva”.

Il successivo Decreto Crescita ha poi modificato l’articolo 41 disciplinando, per gli anni 2019 e 2020, il Contratto di espansione, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative.

Proroga 2021
A seguire, la Legge 30 dicembre 2020 numero 178 ha esteso il Contratto di espansione a tutto il 2021, fissando, per il medesimo anno, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Organico minimo 100 unità
Sempre con effetto per l’anno 2021, il limite minimo di unità lavorative, rispettivamente di 500 e 250 unità, è passato a 100 (in entrambe le ipotesi). A prevederlo il Decreto Sostegni bis, convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106.

Proroga al 2023
L’ultima modifica al contratto di espansione, in ordine cronologico, risale alla Manovra di bilancio 2022, con cui si è estesa la misura sino al 2023.

Contratto di espansione: novità proroga 2025

La prima modifica del Decreto Milleproroghe riguarda l’estensione della possibilità di ricorrere al contratto di espansione.
L’attuale formulazione dell’articolo 41, comma 1, contempla la misura in parola, in via sperimentale, per gli anni dal 2019 al 2023. L’articolo 9, comma 1, lettera a) del Milleproroghe proroga il contratto di espansione sino al 2025 compreso.

Si ricorda che la Manovra 2022 ha infine esteso l’operatività del contratto di espansione per il biennio 2022-2023, da parte delle aziende con organico non inferiore a cinquanta dipendenti.

Contratto di espansione: a chi è rivolto

Come anticipato, l’articolo 41, comma 1-ter del Decreto numero 148/2015 (introdotto dalla Manovra 2022) prevede, per gli anni 2022 e 2023, che il limite minimo di unità lavorative in organico non possa essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva di servizi.

Il Milleproroghe (articolo 9, comma 1, lettera b):

  • Estende l’operatività del limite minimo di cinquanta dipendenti sino al 2025 compreso;
  • Include tra i beneficiari, per gli anni dal 2023 al 2025, le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009 numero 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009 numero 33.

E’ importante precisare che per il calcolo del requisito occupazionale occorre considerare la media dei lavoratori occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione.

Per le aziende di nuova costituzione, al contrario, si fa riferimento ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Contratto di espansione: imprese 50 unità

Le imprese con un organico non inferiore a cinquanta unità, nel periodo 2022 – 2025, possono stipulare contratti di espansione che prevedano:

  • Un piano di accompagnamento alla pensione;
  • Un programma di formazione e riqualificazione del personale;
  • L’assunzione di nuovi lavoratori;
  • Il ricorso eventuale alla CIGS.

I dipendenti coinvolti dal contratto di espansione che “si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (articolo 41, comma 5) possono, previo esplicito consenso in forma scritta nell’ambito di accordi di non opposizione al licenziamento, risolvere il rapporto di lavoro ed usufruire dell’accompagnamento alla pensione.

L’accesso alla prestazione comporta:

  • La sottoscrizione di un accordo tra le organizzazioni sindacali e il datore di lavoro;
  • L’adesione del lavoratore;
  • La cessazione del rapporto, a titolo di risoluzione consensuale (senza l’obbligo, in capo all’azienda, di versare il cosiddetto “ticket di licenziamento”).

L’azienda riconosce ai lavoratori che risolvono consensualmente il contratto, per l’intero periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, una “indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS” (articolo 41, comma 5).
L’indennità in parola è comunque ridotta, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI (al massimo ventiquattro mesi) di un importo pari allo stesso sussidio mensile di disoccupazione.

Decorrenza
La prestazione economica decorre dal primo giorno del mese successivo quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.
L’indennità cessa di essere corrisposta alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Pensione anticipata
In relazione al lavoratore, nei cui confronti il primo diritto a pensione è quello previsto per il trattamento anticipato, l’azienda è tenuta a versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (cosiddetta “contribuzione correlata”).
I contributi sono comunque ridotti di un importo equivalente alla contribuzione figurativa prevista per il periodo di NASpI (massimo ventiquattro mesi).

Domanda all’Inps
L’azienda interessata è tenuta a presentare apposita richiesta all’Inps, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
Il datore di lavoro è altresì tenuto a “versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa”. In ogni caso, in assenza “del versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni” (articolo 41, comma 5).

Contratto di espansione: imprese 1.000 unità in su

Ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis, per le realtà con un organico superiore alle mille unità lavorative, la riduzione dei versamenti contributivi opera per ulteriori dodici mesi, rispetto ai ventiquattro sopra citati (quindi trentasei mesi totali), a condizione che le aziende soddisfino i seguenti requisiti:

  • Attuino piani di riorganizzazione o ristrutturazione di particolare rilevanza strategica in linea con i programmi europei;
  • Si impegnino ad effettuare almeno una nuova assunzione per ogni tre lavoratori accompagnati alla pensione.

La riduzione opera soltanto se le nuove assunzioni avvengono con contratto a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato professionalizzante), a patto che i lavoratori assunti abbiano un profilo professionale compatibile con i paini di reindustrializzazione o riorganizzazione indicati nel contratto di espansione.

Novità del Milleproroghe
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del Milleproroghe, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a cinquecento unità (rispetto alle mille della normativa attualmente in vigore).

Inoltre, sempre la bozza di decreto, dispone che “qualora almeno il cinquanta per cento dei lavoratori assuntinon abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento dell’assunzione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, ai sensi del comma 5-bis, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della NASpI, opera per ulteriore ventiquattro mesi, anziché dodici.

Contratto di espansione: riduzione oraria

I dipendenti che non posseggono i requisiti per l’accompagnamento alla pensione possono accedere ad una riduzione di orario con erogazione del trattamento CIGS ed accredito della contribuzione figurativa.

La riduzione media oraria, in ogni caso, non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione.

Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata fino al 100%, per l’intero periodo per il quale il contratto è stipulato.

Per accedere al trattamento di integrazione salariale (comunque non superiore a diciotto mesi, anche non continuativi) è necessario rispettare il procedimento previsto per la CIGS.

In particolare, l’azienda è tenuta a presentare apposita domanda telematica tramite il canale “CIGSonline” al ministero del lavoro e agli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL) competenti.

Paolo Ballanti