Il contratto di apprendistato si caratterizza per affiancare allo svolgimento dell’attività lavorativa la formazione scolastico – professionale dei giovani. L’azienda, infatti, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione ma altresì gli insegnamenti necessari per conseguire, a seconda dei casi:
- Un titolo di studio;
- Una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere;
- Esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione.
A fronte dell’attività formativa garantita dall’azienda sono previsti una serie di incentivi normativi e contributivi a beneficio tanto del datore di lavoro quanto dell’apprendista stesso.
Analizziamo in dettaglio la disciplina prevista per il contratto di apprendistato nel 2023.
Indice
- Contratto di apprendistato: tipologie
- Contratto di apprendistato: quali datori di lavoro possono utilizzarlo
- Quali lavoratori possono essere assunti con contratto di apprendistato
- Contratto di apprendistato: cosa contiene
- Contratto di apprendistato: inquadramento
- Contratto di apprendistato: durata
- Contratto di apprendistato: formazione
- Contratto di apprendistato: incentivi
Contratto di apprendistato: tipologie
Esistono tre diverse tipologie di apprendistato, come descritto in tabella:
Apprendistato |
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Caratteristiche |
Per l’istruzione secondaria |
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore |
– Strutturato in modo da coniugare la formazione in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione; – Finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell’ordinamento scolastico |
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Per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di competenze tecnico – professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici |
Rivolto ai giovani: – Iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore; – Frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato. Apprendistato finalizzato al conseguimento di competenze tecnico – professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore |
Professionalizzante |
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Conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |
Di alta formazione e ricerca |
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1) Conseguimento di: – Titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; – Diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori. 2) Attività di ricerca; 3) Svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche |
Contratto di apprendistato: quali datori di lavoro possono utilizzarlo
Le realtà appartenenti a qualunque settore produttivo possono ricorrere a contratti di apprendistato, nel rispetto di quanto descritto in tabella.
Dipendenti qualificati o specializzati |
Numero massimo apprendisti |
Da 0 a 2 |
3 |
Da 3 |
Datori di lavoro fino a 9 dipendenti: 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio |
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Datori di lavoro oltre 9 dipendenti: rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio |
Esistono peraltro limiti numerici specifici per le imprese artigiane.
Le clausole di stabilizzazione
Con riguardo ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine dell’apprendistato e nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per:
- Recesso durante il periodo di prova;
- Dimissioni;
- Licenziamento per giusta causa.
Se non viene rispettata la percentuale del 20% è consentita in ogni caso l’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante. Eventuali lavoratori assunti in violazione dei limiti citati sono considerati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di individuare limiti diversi da quelli previsti dalla legge per i Ccnl stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Quali lavoratori possono essere assunti con contratto di apprendistato
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Tipologia di apprendistato |
Età |
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore |
Dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni |
Professionalizzante |
Tra i 18 anni (17, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni |
Di alta formazione e ricerca |
Tra i 18 e i 29 anni (il limite massimo di età va inteso come 30 anni non compiuti, nello specifico 29 anni e 364 giorni) |
I disoccupati, al contrario, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza alcun limite di età.
Contratto di apprendistato: cosa contiene
Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, D.Lgs. numero 81/2015, il contratto di apprendistato richiede la forma scritta ai fini della prova. L’inosservanza della forma scritta del contratto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva è la sanzione passa da un minimo di 300 ad un massimo di 1.500 euro.
Il contratto di apprendistato deve riportare, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Tale si intende il documento in cui sono precisati i contenuti della formazione, elaborato sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Per approfondire il tema del rapporto di lavoro dipendente e la tutela dei diritti del lavoratore si consiglia il volume “Il Lavoro subordinato”.
Contratto di apprendistato: inquadramento
L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal Ccnl per le mansioni cui è finalizzato il rapporto.
L’inosservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni contrattuali relative all’inquadramento dell’apprendista è punita con la stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancanza della forma scritta.
Contratto di apprendistato: durata
La durata del contratto, comunque non inferiore a 6 mesi, varia a seconda della tipologia di apprendistato e degli obiettivi cui l’assunzione è finalizzata.
Apprendistato |
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Durata |
Particolarità |
Per l’istruzione secondaria |
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore |
Non superiore a 3 anni, elevati a 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale |
Al termine del periodo formativo è possibile proseguire il contratto come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero in alternativa: – Proroga del contratto; – Trasformazione in apprendistato professionalizzante per ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali; – Recesso dal contratto |
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Per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico – professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici |
Non superiore a: – 4 anni; – 2 anni per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato |
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Professionalizzante |
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Non superiore a: – 3 anni; – 5 anni per profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva |
La contrattazione collettiva può comunque individuare profili professionali di particolare competenza / esperienza, tali da giustificare un percorso formativo quinquennale. In tal senso dev’essere inteso il riferimento alla figura dell’artigiano |
Di alta formazione e ricerca |
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Definita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca |
In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è disciplinata dalle disposizioni del DM che individua gli standard professionali e formativi |
Contratto di apprendistato: formazione
La caratteristica principale dell’apprendistato è quella di affiancare all’attività lavorativa l’aspetto formativo, differente in base al tipo di apprendistato, nel rispetto comunque di una serie di principi comuni, in particolare:
- L’obbligo di individuare un tutor o referente aziendale;
- La possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni;
- L’obbligo di registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore.
Apprendistato per l’istruzione secondaria
Nell’apprendistato per l’istruzione secondaria si coniuga la formazione in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
I profili formativi sono definiti da regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con autonomi provvedimenti.
In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione è demandata al ministero del Lavoro, che ne disciplina l’esercizio con propri decreti. Al datore di lavoro è fatto obbligo di sottoscrivere un protocollo formativo con l’istituzione scolastica cui lo studente è iscritto. Nel protocollo vengono regolamentati i contenuti e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Apprendistato professionalizzante
Le modalità di erogazione della formazione sono demandate ad accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, disciplinata da regioni e province autonome, sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. Questo tipo di formazione è finalizzato all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non eccedente le 120 ore nell’arco del triennio.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’azienda che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca.
Nel protocollo è definita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
La disciplina dei profili formativi è demandata a regioni e province autonome, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca (comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza di regolamentazione regionale dei profili formativi, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015 che individua gli standard professionali e formativi.
Contratto di apprendistato: incentivi
Per incentivare l’utilizzo dell’apprendistato la legge prevede una serie di incentivi di tipo contributivo e normativo. Tra questi ultimi rientrano:
- La possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore;
- La possibilità di retribuire il lavoratore in percentuale rispetto al livello di destinazione finale;
- La non computabilità ai fini dei limiti numerici.
Benefici contributivi
A fronte dell’impegno del datore di lavoro nel garantire la formazione dell’apprendista, l’azienda beneficia di una riduzione delle aliquote contributive e dei premi assicurativi Inail.
Aziende fino a 9 dipendenti |
Aziende oltre i 9 dipendenti |
Apprendisti |
1° anno di contratto 1,50% + 1,61% = 3,11% |
10% + 1,61% = 11,61% |
5,84% |
2° anno di contratto 3% + 1,61% = 4,61% |
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Anni successivi 10% + 1,61% = 11,61% |
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Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato, con esclusione dei contratti stipulati con lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Apprendistato di primo livello
Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore operano i seguenti benefici:
- Esclusione dal versamento all’Inps del contributo aziendale di recesso da parte del datore di lavoro;
- Riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10% (per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti, l’aliquota è ridotta al 5% solo a partire dal 3° anno di contratto);
- Sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro a finanziamento della disoccupazione (1,31%) e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).
Nel caso di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, i benefici si applicano limitatamente ai periodi svolti prima della trasformazione.
Ai rapporti in parola non si applica la disciplina che prevede il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ne consegue che, per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico dell’azienda passa all’11,61% (come previsto in generale per i contratti di apprendistato). Rimane invece in misura ridotta l’aliquota contributiva a carico del dipendente.
Conferma dell’apprendista
Nelle ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato opera un esonero contributivo del 50% dei complessivi contributi a carico del datore di lavoro:
- Per un periodo massimo di 12 mesi;
- Nel limite di importo di 3 mila euro su base annua;
- A patto che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
In queste circostanze l’esonero opera a decorrere dal primo mese successivo quello di scadenza del beneficio previsto per l’apprendistato.
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