Contenzioso tributario: tutte le novità del decreto pubblicato in GU

Redazione 08/10/15
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, attuativo della delega fiscale in materia di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. A decorrere dal primo gennaio 2016 verranno applicate quasi tutte le novità introdotte.

Fanno eccezione sia quelle attinenti all’esecutività delle sentenze, che troveranno invece applicazione dal  primo giugno 2016, nonché quella relativa al pagamento delle somme dovute fino a 20.000 euro in caso di giudizio di ottemperanza.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

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Tra le più rilevanti modifiche che il decreto legislativo apporta quelle inerti il contenzioso tributario. Innanzitutto, a differenza di quanto attualmente disposto dall’articolo 4, D.Lgs. n. 546/1992, la competenza del giudice tributario va sempre individuata con riferimento alla sede dell’ente impositore o dell’agente della riscossione.

In merito, poi, alle parti del giudizio e alla capacità di stare in giudizio, il legislatore individua le parti del processo tributario. Viene inoltre estesa la possibilità di essere assistiti con i propri funzionari, senza dover per forza fare riferimento ad un difensore abilitato, a tutti gli enti impositori, in particolare all’Agente della riscossione e ai cosiddetti “concessionari locali”.

Assistenza tecnica

Il legislatore convalida la disposizione generale dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica nelle controversie tributarie, ad eccezione dei casi di contenzioso di modico valore. Si alza, invece, da 2582,28 a 3.000 euro la soglia al di sotto della quale il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Il decreto, per i soggetti abilitati all’assistenza tecnica, introduce nuovi criteri di distinzione per materia, differenziando tra: coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie (avvocati); quelli abilitati alla difesa per controversie che hanno ad oggetto materie specifiche (periti agrari, ingegneri); e infine coloro che possono assistere soltanto alcune categorie di contribuenti (dipendenti del CAF, dipendenti di associazioni di categoria rappresentate nel CNEL).

Spese del giudizio

Il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 interviene anche sulle spese di giudizio. Si conferma che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza. Si introduce, poi, il principio secondo cui le spese di giudizio possono essere compensate, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tributaria solo se vi sia soccombenza reciproca o se sussistano gravi ed eccezionali motivazioni che devono essere comunque giustificate dal giudice.

Inoltre,  le spese di giudizio arrivano ad includere, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e IVA, se dovuti. In base al decreto, nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore e dell’Agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, vengono applicate le disposizioni per la liquidazione del compenso che spetta agli avvocati, con una riduzione pari al 20% dell’importo globalmente previsto.

Le spese di giudizio subiscono, invece, una maggiorazione del 50% nelle controversie proposte contro atti reclamabili. Nel caso in cui, poi, una parte rifiuti, senza giustificata ragione, la proposta conciliativa, è chiamata a sostenere le spese processuali qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa. Le spese si considerano compensate se è intervenuta la conciliazione.

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Comunicazione e notificazione in via telematica

Nuove disposizioni sono introdotte per incrementare il ricorso alla posta elettronica certificata per effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. L’indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

In caso di mancata indicazione ovvero di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni vengono esclusivamente eseguite attraverso deposito in segreteria della Commissione tributaria (anche in via telematica).

Reclamo

Riguardo agli istituti deflativi del contenzioso, il legislatore allarga l’applicabilità del reclamo, oltre alle controversie che coinvolgono l’Agenzia delle Entrate, a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore. Il ricorso non è procedibile fino a 90 giorni dalla rispettiva notifica, termine entro il quale la mediazione va conclusa. Trascorsi i 90 giorni, ne decorrono altri 30 per la costituzione in giudizio da parte del contribuente.

Mediazione

In riferimento alla mediazione si stabilisce che, se questa ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla firma dell’accordo, delle somme dovute o della prima rata. Se, invece, la stessa ha ad oggetto la restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sono riportate le somme dovute e con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo rappresenta il titolo per il pagamento delle somme che sono dovute al contribuente.

Contenuto del ricorso

La nuova formulazione dell’art. 18, comma 3, stabilisce che il ricorso deve contenere la firma del difensore, cancellando l’attuale previsione per cui la firma deve essere apposta sia sull’originale che sulla copia, oltre alla categoria professionale a cui lo stesso appartiene e il rispettivo indirizzo PEC.

Conciliazione giudiziale

Tra le altre novità, viene totalmente rivista la disciplina della conciliazione giudiziale, introducendone due tipologie: conciliazione fuori dall’udienza (art. 48) e conciliazione in udienza (art. 49-bis).

Definizione e pagamento delle somme dovute

Le sanzioni si continuano ad applicare nella misura del 40% del minimo edittale in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, mentre nella misura del 50% del minimo edittale in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Revocazione

Sono impugnabili direttamente in Cassazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle Commissioni tributarie.

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

Il decreto dispone l’immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle che sono emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di valida garanzia se l’importo supera i 10.000 euro e se si accerti in sentenza la solvibilità del contribuente.

Giudizio di ottemperanza

Se non viene effettuato il rimborso degli importi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, quest’ultimo ha diritto ad agire in ottemperanza. L’ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio.

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