Il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il divieto fosse lesivo del diritto dei detenuti all’informazione e, con ricorso depositato il 24 novembre 2011, aveva promosso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ”al fine di sentire dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia ne’ ad altro organo di Governo disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento del Magistrato di sorveglianza, assunto a norma degli articoli 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), con il quale sia stato dichiarato, in via definitiva, che un determinato comportamento dell’Amministrazione penitenziaria e’ lesivo di un diritto del detenuto reclamante”.
Qui il testo integrale dell’ordinanza della Corte costituzionale
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