I conguagli 730/2024 si riferiscono alla dichiarazione dei redditi di quest’anno, trasmessa all’Agenzia entrate con modello 730, il momento finale del rapporto tra il contribuente e l’Erario con riguardo a un determinato periodo d’imposta, nel nostro caso il 2023.
In questa sede si sommano tutti i redditi imponibili fiscalmente, totalizzati o percepiti dall’interessato nel corso del periodo d’imposta e, sugli stessi, si determina l’ammontare effettivo della tassazione a carico del contribuente.
Può accadere che le imposte dovute siano di importo superiore a quanto già trattenuto a titolo d’acconto al lavoratore / pensionato durante il periodo d’imposta. In tal caso si parla di conguaglio a debito per il contribuente, essendo quest’ultimo tenuto a farsi carico di pagamenti o trattenute (in busta paga o nel cedolino della pensione) per imposte non pagate.
Viceversa, se in dichiarazione dei redditi emerge che le imposte dovute sono inferiori a quanto già trattenuto a titolo d’acconto al contribuente, questo ha diritto a un rimborso (conguaglio a credito) per imposte pagate in eccesso.
Di norma le operazioni di conguaglio vengono effettuate, per conto dell’Erario, dai sostituti d’imposta in busta paga (datore di lavoro o ente pensionistico) a beneficio di lavoratori dipendenti e pensionati.
Leggi anche > Rimborsi 730/2024: quando arrivano in base all’invio della Dichiarazione
Esiste tuttavia la possibilità di presentare il modello 730 privo di qualsiasi indicazione del sostituto d’imposta,
Analizziamo in dettaglio cosa cambia tra le due modalità di conguaglio, con o senza sostituto d’imposta.
Conguagli 730/2024 con sostituto d’imposta
Per i modelli 730 che recano l’indicazione del sostituto d’imposta, è quest’ultimo ad occuparsi, per conto dell’Erario, dei conguagli 730/2024. In particolare di:
– trattenere dal cedolino di pensione o dalla busta paga le somme dovute all’Amministrazione finanziaria, versate poi con modello F24 (conguaglio a debito per il contribuente);
– rimborsare nel cedolino di pensione o in busta paga le somme da riconoscere al contribuente per imposte pagate in eccesso in caso di conguaglio a credito per il contribuente (le somme anticipate per conto dell’Erario vengono successivamente recuperate dal sostituto d’imposta su altri importi a debito, inseriti in F24).
Nessun conguaglio a debito o a credito è effettuato, per ogni singola imposta o addizionale se l’importo da dichiarazione 730 è uguale o inferiore a 12 euro.
Al di là di quanto appena descritto, le modalità di versamento o rimborso delle imposte variano a seconda che il contribuente interessato sia un lavoratore dipendente o un pensionato.
Datori di lavoro
Le operazioni di conguaglio a debito o a credito per i contribuenti, da parte dei datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta, decorrono dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.
A decorrere dalla stessa competenza di luglio vengono trattenute le somme (o le rate) a titolo di saldo e primo acconto Irpef, cedolare secca, addizionali regionali e comunali, acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, acconto addizionale comunale all’Irpef nonché imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Enti di previdenza e assistenza
Con le stesse modalità appena descritte, gli enti di previdenza e assistenza, in qualità di sostituti d’imposta, effettuano le operazioni dei conguagli 730/2024 direttamente nel cedolino di pensione, a partire “dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione)” (istruzioni 730-2024).
Secondo o unico acconto Irpef
A novembre il sostituto d’imposta si preoccupa di trattenere a lavoratori e pensionati la seconda o unica rata di acconto Irpef e cedolare secca.
Conguagli 730/2024 senza sostituto d’imposta
Nelle ipotesi di 730 precompilato o ordinario presentato senza un sostituto d’imposta, in alternativa:
– per assenza del sostituto d’imposta;
– per scelta del contribuente di avvalersi di questa modalità, pur in presenza del sostituto;
cambiano le modalità (e le tempistiche) di versamento delle imposte (conguaglio a debito per il contribuente) o di rimborso delle stesse (conguaglio a credito).
Conguagli 730/2024 a debito
Nelle ipotesi in cui il contribuente presenta senza sostituto d’imposta un modello 730 da cui risulta un debito nei confronti dell’Erario, il Caf – professionista incaricato provvede a:
1. trasmettere il modello di pagamento F24 in via telematica all’Agenzia entrate;
2. in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnare il modello F24 compilato al contribuente, il quale effettua il versamento:
– presso qualsiasi sportello delle banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione;
– in via telematica utilizzando i servizi online dell’AE o del sistema bancario / postale (i versamenti devono comunque essere eseguiti con le stesse modalità e entro i termini previsti nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi con modello REDDITI Persone Fisiche).
Il contribuente che trasmette il modello 730, privo di sostituto d’imposta, direttamente all’Agenzia entrate, senza avvalersi di Caf o professionisti, può eseguire in autonomia il pagamento delle somme dovute all’Erario a titolo di conguagli 730/2024:
– online sul portale “agenziaentrate.gov.it” nella sezione dedicata al 730 precompilato;
– tramite modello F24 stampato in formato cartaceo, con le modalità di versamento ordinarie.
Conguagli 730/2024 a credito
Le dichiarazioni 730 senza sostituto d’imposta da cui emerge un credito nei confronti dell’Erario per imposte pagate in eccesso, il rimborso di queste ultime relativo, a seconda dei casi, a:
– Irpef e relative addizionali;
– cedolare secca;
– imposta sostitutiva sui premi di risultato;
è eseguito direttamente dall’AE al beneficiario.
L’accredito del rimborso avviene a mezzo:
– bonifico sul conto corrente bancario o postale, se il contribuente ha fornito all’Agenzia entrate le coordinate bancarie;
– titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. se non sono state fornite le coordinate bancarie.
Da notare che le coordinate bancarie possono essere fornite all’Amministrazione finanziaria:
– online, tramite l’apposita applicazione disponibile sul portale “agenziaentrate.gov.it”;
– in alternativa, utilizzando l’apposito modulo (disponibile sempre su “agenziaentrate.gov.it” che, una volta firmato digitalmente, può essere inviato via PEC alla singola direzione provinciale dell’AE ovvero consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia entrate, allegando copia di un documento di identità.
Per restare aggiornato sulle novità in tema di dichiarazione 730, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto: