Congedo per sospensione didattica in presenza: come fare domanda online

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È stato reso disponibile sul sito dell’INPS il servizio per richiedere il congedo straordinario in caso di sospensione della didattica in presenza. Si ricorda, al riguardo, che la possibilità di utilizzare il predetto istituto è stato introdotto dall’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. La domanda, in particolare, può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021. Mediante tale documento di prassi è stato comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle relative domande.

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Congedo per sospensione didattica, chi può richiederlo

Come stabilito dall’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, il congedo straordinario si rivolge:

  • ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • ai genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Congedo per sospensione didattica, i requisiti

Per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’art. 3, co. 4, lett. f), dei citati Dpcm del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

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Congedo per sospensione didattica, modalità di fruizione e importo

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

Congedo per sospensione didattica, situazioni di incompatibilità

In relazione ai casi di incompatibilità del congedo di cui all’art. 22-bis, co. 1, del D.L. n. 137/2020, l’INPS specifica che:

  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

Congedo per sospensione didattica, come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS. Si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’istanza potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

Congedo per sospensione didattica, precisazioni INPS

Si ricorda che:

  • il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”);
  • il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei Dpcm del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

Scarica il Messaggio numero 515 del 05-02-2021

Daniele Bonaddio

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