Concorsi: nuovi titoli valutabili per i dirigenti pubblici

Redazione 16/07/18
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È operativa dal 12 luglio, grazie al decreto approvato lo scorso 16 aprile in gazzetta ufficiale, la norma che stabilisce i nuovi titoli valutabili nei concorsi per la selezione dei dirigenti pubblici. Il decreto in questione è il numero 78 del 2018 e quello che introduce sono novità su due fronti principali:

  • La valutazione dei titoli per l’accesso della dirigenza pubblica ai concorsi;
  • Il punteggio massimo che può essere assegnato a ciascuna qualifica provata

Vediamo in dettaglio cosa stabilisce la normativa entrata in vigore.

Concorsi dirigenti pubblici: quali titoli valutabili

Ai fini dell’accesso ai Concorsi sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

  • titoli di studio universitari ed altri titoli;
  • abilitazioni professionali;
  • titoli di carriera e di servizio;
  • pubblicazioni scientifiche.

Concorsi dirigenti pubblici: quali punteggi 

Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

Per quanto riguarda i titoli di studio universitari, possono essere attribuiti al massimo 41 punti. Altri titoli, solo se attinenti alle prove d’esame, possono essere valutati per un massimo di 9 punti. Per ciascun titolo ecco i punteggi:

  • voto di laurea, 1 punto per ogni punto superiore alla valutazione di 105, e ulteriori 2 punti in caso di votazione 110 con lode;
  • diploma di laurea o primo livello, fino a 2 punti;
  • laurea specialistica e magistrale, fino a 2 punti;
  • master universitari di primo, fino a 3 punti;
  • master universitari di secondo livello, fino a 5 punti;
  • diploma di specializzazione, fino a 8 punti;
  • dottorato di ricerca, fino a 12 punti.

Tutti questi titoli sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca,

Nel caso di concorsi per l’accesso alla dirigenza tecnica, qualora l’amministrazione preveda nel bando di concorso una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell’attitudine all’esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire, il valore dei titoli è determinato in massimo 160 punti e, a tal fine, i punteggi massimi indicati nel presente decreto sono aumentati di un terzo.

Infine, Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di punti 12, sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame.

Consulta lo Speciale su Concorsi e abilitazioni 

Redazione

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