Concorsi, cosa studiare: aggiornamenti sulla Class Action

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Concorsi, cosa studiare? Per aiutare i candidati nell’aggiornamento del materiale di studio per le procedure di selezione dei concorsi pubblici, proponiamo un approfondimento sugli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

Nel sesto appuntamento settimanale di aggiornamento normativo e giurisprudenziale, ci occuperemo, in particolare, di un solo provvedimento – il decreto ministeriale n. 27 del 2022 – e di due pronunzie giurisprudenziali molto importanti che incidono sulle materie interessate ai concorsi pubblici, e in particolare:

  • Diritto processuale civile
  • Diritto dei consumatori
  • Diritto civile
  • Diritto penale
  • Diritto costituzionale
  • Diritto pubblico
  • Diritto amministrativo
  • Diritto sanitario.

Nei seguenti paragrafi e nel video proposto a fine articolo cerchiamo di spiegare quali cambiamenti sono stati apportati nelle materie sopra elencate dagli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali che potrebbero interessare gli aspiranti candidati dei concorsi pubblici.

Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo

Per ulteriori chiarimenti e per approfondire gli aggiornamenti normativi elencati nell’articolo, consigliamo la visione del seguente video, in cui spiegheremo nel dettaglio tutte le novità più significative apportate sulla Class Action, sull’illegittimità costituzionale dell’art. 726 del codice penale e sulla quarantena obbligatoria:

Tutte le novità sulla Class Action

Il Decreto Ministeriale in esame, (D.M. 17 febbraio 2022) reca il regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.

Il provvedimento è composto da 12 articoli.

L’articolo 1 enuncia l’oggetto e le definizioni dell’intervento normativo, che disciplina l’istituzione dell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione di classe di cui all’articolo 840-bis del codice di procedura civile nonchè l’azione inibitoria collettiva ai sensi dell’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, i requisiti e le modalità per l’iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell’elenco, nonché il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa.

L’articolo 2 istituisce l’elenco delle organizzazioni e associazioni che possono proporre l’azione di classe e l’azione inibitoria collettiva.

L’articolo 3, elenca i requisiti per l’iscrizione.

L’articolo 4 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda.

L’articolo 5 si occupa del contributo per l’iscrizione.

L’articolo 6 regola il procedimento di iscrizione.

L’articolo 7 detta le norme per il mantenimento dell’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco.

L’articolo 8 regola le modalità di aggiornamento dell’elenco.

L’articolo 9 disciplina i procedimenti di sospensione e cancellazione.

L’articolo 10 si occupa della sospensione dell’iscrizione.

L’articolo 11 si occupa della cancellazione dell’organizzazione o dell’associazione dall’elenco.

L’articolo 12 contiene la clausola d’invarianza finanziaria.

Sentenza Corte costituzionale 95/2022 

Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 del codice penale, come sostituito dall’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309».

Quarantena obbligatoria e sanzioni penali

Il Comunicato della Corte costituzionale dell’8 aprile 2022 ha statuito che la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali non violano la libertà personale ma incidono sulla sola libertà di circolazione.

Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta della pronuncia.

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Luigi Tramontano

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