Concorrenza, il diritto dell’Ue non fa venire meno le regole interne degli Stati membri

Redazione 14/02/12
Scarica PDF Stampa
Le regole sulla concorrenza dell’Unione Europea non prevedono che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita, permanente e definitiva, in capo alle Autorità Nazionali garanti della concorrenza, della loro competenza ad applicare la normativa nazionale in materia di concorrenza. Al contrario, la competenza delle autorità nazionali è ripristinata una volta terminato il procedimento avviato dalla Commissione, poiché il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente.

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza 14 febbraio 2012 resa nella causa c-17/10.

La causa riguardava un’intesa di portata mondiale sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas alla quale hanno preso parte varie imprese europee e giapponesi del settore dell’elettrotecnica. Sia la Commissione Europea sia l’Autorità Garante della concorrenza della Repubblica Ceca avevano avviato una procedura di accertamento su tale intesa, infliggendo ammende alle imprese coinvolte. Tuttavia, il procedimento e l’ammenda dell’Autorità Ceca garante della concorrenza erano intervenuti in un momento successivo al procedimento avviato e all’ammenda inflitta dalla Commissione europea. In particolare, la Commissione UE  aveva analizzato gli effetti anticoncorrenziali dell’intesa sul mercato dell’Unione, applicando le regole di concorrenza previste dal diritto comunitario, mentre l’autorità ceca garante della concorrenza si era concentrata soltanto sugli effetti dell’intesa nel territorio ceco, applicando invece il diritto nazionale interno della concorrenza.

La Toshiba e le altre società partecipanti all’intesa hanno presentato ricorso contro la decisione dell’autorità ceca garante della concorrenza dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica Ceca, ritenendo tale decisione contraria alle norme europee sulla concorrenza (regolamento n. 1/2003), secondo cui le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri perdono automaticamente la competenza se la Commissione avvia un procedimento per violazione delle regole di concorrenza. Le ricorrenti lamentavano il fatto che l’intesa sarebbe cessata dopo l’adesione della Repubblica ceca all’UE, e che dunque, il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione riguarderebbe anche gli effetti dell’intesa nel territorio ceco. Pertanto, a causa del doppio procedimento avviato nei loro confronti, quello della Commissione e quello della autorità ceca, le società sarebbero state sanzionate due volte.

Il Tribunale della Repubblica Ceca ha quindi adito la Corte di Giustizia, chiedendo se nel momento in cui lo Stato avesse aderito all’UE, fosse venuta meno la competenza dell’autorità ceca garante della concorrenza a esaminare e sanzionare gli effetti prodotti prima di tale adesione.

La Corte ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione vincola la Repubblica ceca dalla sua adesione, in base alle condizioni previste dai Trattati e dall’Atto di adesione. Tuttavia né i Trattati né l’Atto di adesione della Repubblica Ceca contengono indicazioni a favore di un’applicazione retroattiva delle regole di concorrenza dell’Unione agli effetti anticoncorrenziali prodottisi in tale paese prima della sua adesione. Pertanto, in assenza di un’indicazione espressa di questo tipo, la Corte afferma che le regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sono applicabili agli effetti anticoncorrenziali di tale intesa, dato che questi ultimi si sono prodotti nel territorio della Repubblica ceca prima della sua adesione all’Unione.

La Corte precisa inoltre che, ai sensi del regolamento n. 1/2003, la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione è ripartita tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri; queste ultime perdono tuttavia la loro competenza nel caso in cui la Commissione avvia un procedimento diretto all’irrogazione di un’ammenda. E non solo. In tal caso le autorità nazionali perdono anche la possibilità di applicare le disposizioni di diritto nazionale che vietano le intese.

Tuttavia, la Corte osserva che le regole di concorrenza dell’Unione non prevedono che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita, permanente e definitiva, in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza, della loro competenza ad applicare la normativa nazionale in materia di concorrenza. Al contrario, la competenza delle autorità nazionali è ripristinata una volta terminato il procedimento avviato dalla Commissione, poiché il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l’autorità ceca garante della concorrenza può pronunciarsi sugli effetti anticoncorrenziali prodotti dall’intesa nella Repubblica ceca prima della sua adesione.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia 14 febbraio 2012

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento