Concordato preventivo e fallimenti, da oggi scatta l’obbligo di Pec

Redazione 31/10/13
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Parte da oggi l’obbligo di utilizzo della Posta elettronica certificata per le procedure concorsuali, secondo le disposizioni del decreto sviluppo bis del 2012, altrimenti noto come il decreto 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Si tratta di uno degli ultimi atti realizzati dal governo tecnico di Mario Monti, prima delle dimissioni a fine anno che portarono alle elezioni e poi alle larghe intese. Il decreto era stato fortemente voluto dall’allora ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, per rilanciare i settori più di nicchia ma in grado di assicurare una propulsione al motore dell’economia e  insieme, modernizzare le pratiche amministrative in ambito di giustizia e non solo.

Ecco, dunque, che, secondo le previsioni del decreto, a partire da oggi per procedure di fallimento, di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria si dovrà utilizzare la Posta elettronica certificata.

Viene così a realizzarsi compiutamente il principio secondo cui cui, entro lo scorso 30 giugno quelle stesse figure che guidano le pratiche di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione coatta o straordinaria avrebbero dovuto inoltrare le comunicazioni tramite Pec. Da quella data,quindi, entro tre mesi, sarebbe dovuta arrivare definitiva conferma dell’indirizzo utilizzato come Posta elettronica certificata, con obbligo di notifica delle eventuali modifiche successive e il ricorso al deposito in caso di mancata conferma della Pec.

E’ infatti scritto all’articolo 17, comma 5: “Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.”

L’obbligo di Pec scatta per tutte quelle situazioni pendenti alla data dello scorso 19 dicembre, cioè quando il decreto sviluppo-bis entrò in vigore. Per questi casi, il curatore fallimentare, il commissario giudiziale o liquidatore dovrebbero aver già effettuato le dovute comunicazioni, mentre fino a oggi l’obbligo di mail ufficiale era valido solo per tutte quelle procedure non pendenti.

Da oggi, anche chi intende rivolgere istanza di rivendica o di ammissione deve comunque avanzare la propria richiesta tramite indirizzo mail certificato, che dovrà essere, a questo proposto, opportunamente segnalato al registro delle imprese, che servirà da ufficializzazione anche per gli scambi a venire.

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