Compensi Avvocati:premiati la mediazione e i tempi brevi

Redazione 04/10/13
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La mediazione viene premiata dai nuovi parametri forensi mentre l’avvocato che punta su strategie dilatorie finalizzate solo ad allungare i tempi verrà penalizzato. Questo è quanto si evince dal regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense che Anna Maria Cancellieri, ministro della Giustizia, ha inviato al Consiglio di Stato e al Consiglio Nazionale Forense.

La suddetta relazione fra l’altro determina che: “nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia la liquidazione del compenso è di regola aumentato sino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”. Mentre, il giudice considererà l’impiego di strategie dilatorie come un elemento negativo in sede di liquidazione dei compensi.

Resta la doppia ripartizione tra cause civili amministrative e tributarie da una parte e in materia penale dall’altra. Nel civile viene meno la parte relativa alla fase post-decisione, per il ministero non vi sarebbero infatti attività che non siano già riconducibili al momento decisionale oppure a quelli precedenti preparatori e di studio, dunque questa ulteriore fase si tradurrebbe esclusivamente in una ingiustificata lievitazione dei compensi. In ambito penale invece è stata cassata la richiesta del Cnf di prevedere “un compenso accessorio” per le udienze fuori del circondario, di attività istruttoria in secondo grado o per udienze plurime.

Per quanto concerne la dimensione dell’incremento del compenso medio è minore di quello proposto dai legali ma comunque registra incrementi del 50% rispetto a quelli attuali previsti dal Dm 140/2012. Vediamo ora quali sono i punti principali del decreto.

L’articolo 2 (Compensi e spese) stabilisce che oltre al compenso per la prestazione professionale resa e al rimborso delle spese documentate, è dovuto all’avvocato anche un rimborso forfetario per “spese generali” quantificato nella misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso: la disposizione dà attuazione all’art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al presente DM la determinazione della misura massima del rimborso delle spese forfetarie.

La previsione di tale rimborso – che mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili – era stata introdotta anche nello schema di DM correttivo di cui si è scritto in premessa e dal quale è ripresa la quantificazione riportata nella norma (che nella proposta del CNF è invece fissata nel 15%). L’utilizzo del singolare “compenso” anziché del plurale “compensi” sul quale calcolare la percentuale (che si legge nella proposta del CNF) vuole fugare ogni dubbio interpretativo sul fatto che le spese forfettarie sono calcolate sul compenso totale e non con riferimento ad ogni singola fase.

L’articolo 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi) fissa i criteri per la determinazione del compenso. Il comma 1 è quello che più specificatamente indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell’affare ecc): in considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle, potrà essere aumentato fino all’80 per cento o diminuito fino al 50%. Con specifico riferimento alla fase istruttoria, trattandosi della fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza, è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento.

Si precisa nella norma che aumenti o diminuzioni possono avvenire “di regola”: non obbligatoriamente quindi; nessuna vincolatività, pertanto, può essere individuata nella disposizione. Ne consegue che non è stata recepita la proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza: la natura meramente orientativa e non vincolante del parametro mal si concilia con una dettagliata previsione di aumenti o riduzioni in casi specifici.

I commi da 6 a 9 dell’articolo 5 introducono una sorta di incentivo che si potrebbe definire “deflattivo” essendo volto, da un lato, a “premiare” l’avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, dall’altro a “sanzionare” l’abuso del ricorso alla giurisdizione. Tali previsioni (che non compaiono nella proposta del CNF) lungi dall’avere finalità “punitive”, vogliono invece esaltare e valorizzare la professionalità dell’avvocato, riconoscendo il suo ruolo centrale ed essenziale nella corretta impostazione della controversia.

In particolare il comma 5 introduce la così detta “soccombenza qualificata”: la disposizione prevede un incremento del compenso a favore dell’avvocato vittorioso che nel corso del giudizio sia stato capace di far emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte (ovviamente costituita). Quanto illustrato spiega e giustifica il mancato recepimento della proposta del CNF per il caso di conciliazione giudiziale o transazione, trattandosi di proposta che prevedendo, in tali casi, un sensibile abbattimento del compenso, si pone in un’ottica antitetica rispetto a quella deflattiva.

Non è stata, altresì, recepita la disposizione di cui all’art. 5 comma 9 della proposta (che prevede che “l’eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicata”) trattandosi di previsione sovrabbondante di cui non si ravvisa la necessità.

Il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di “Class action “ in considerazione  della particolare natura di tali cause.

L’articolo 8 (Pluralità di difensori e società professionale) contempla l’ipotesi di pluralità di difensori, distinguendo la fattispecie di compenso dovuto dal cliente (ogni avvocato avrà diritto al compenso per la attività da lui effettivamente svolta), da quella di compenso della parte vittoriosa a carico del soccombente, prevedendo che quest’ultimo sarà gravato delle spese processuali come se vi fosse un solo difensore.

Il secondo comma regola il compenso per il domiciliatario (calcolato in misura percentuale rispetto a quello dovuto al dominus ed è ribadita la natura non vincolante della previsione mediante l’introduzione dell’inciso “di regola”), mentre il comma terzo stabilisce che, nel caso di incarico professionale conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è stata svolta da più soci. Non è stato, invece, recepito l’inciso (di cui alla proposta CNF) “salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente”, trattandosi di previsione negoziale  che riguarda il rapporto tra l’avvocato e il suo cliente e, quindi, estranea al presente regolamento.

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