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L’incidente stradale e la decisione della Cassazione
L’incidente era avvenuto nel 2011 e aveva coinvolto due conducenti: il ricorrente, alla guida di un trattore, aveva effettuato una svolta a sinistra senza prima segnalare le sue intenzioni con la freccia. Il secondo conducente, che stava tentando di effettuare una manovra di sorpasso nei confronti del primo, aveva quindi effettuato una manovra repentina per evitare la collisione con il trattore ed era quindi caduto a terra, riportando alcune lesioni. Come testimoniato nel corso del processo di primo grado, il conducente a bordo del motociclo stava procedendo sulla carreggiata a grande velocità e si stava quindi anch’egli comportando in maniera imprudente.
Condannato dal Giudice di pace di Verona, il cittadino che era alla guida del trattore aveva dunque impegnato la sentenza in Cassazione. Il suo ricorso era fondato, oltre che sulla dichiarazione di aver guardato prudentemente la strada dietro di lui prima di aver eseguito la manovra, sul fatto che ” il motociclo sopraggiunse a velocità assai elevata” e che quindi il secondo conducente stava tenendo una “condotta imprudente”.
La Cassazione ha però respinto le motivazioni del ricorrente, dichiarando non solo che “se [egli] avesse tenuto il comportamento alternativo diligente” nell’effettuare la svolta a sinistra “l’incidente non si sarebbe verificato”, ma anche che “nel caso di specie la condotta alla guida [dell’offeso], sebbene negligente e imprudente, non poteva dirsi né imprevedibile né inevitabile“. Un comportamento anche gravemente imprudente della parte offesa, ha chiarito la Suprema Corte, assolve il soggetto condannato solo quando questi non può in alcun modo prevederlo e quindi evitarlo.
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Cosa dice la legge: rischio e condotta negligente
La sentenza della Cassazione conferma quanto stabilito negli ultimi anni in casi analoghi: con la sentenza n. 6967/2011, ad esempio, la Corte aveva giudicato colpevole un conducente che, pur agendo in conformità con il codice stradale, aveva involontariamente causato la morte di un motociclista. Più in generale, come ricorda la sentenza n. 27059/2016, la disciplina di condotta alla guida esprime “una serie di comandi e divieti che […] si giustificano sovente in base a possibili rischi di una condotta difforme da parte del conducente, potenzialmente derivanti anche dalla condotta negligente o imprudente altrui”. Non è sufficiente, dunque, guidare seguendo il regolamento del codice stradale: il cittadino deve sempre fare attenzione anche al comportamento degli altri conducenti.
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