Class-action, alla Camera il ddl di modifica della normativa

Redazione 03/06/15
Scarica PDF Stampa
Class-action, oggi si torna a discutere alla Camera. Dopo quasi due anni dalla presentazione, torna a Montecitorio il disegno di legge volto alla riforma di un istituto molto sentito dai cittadini, ma non ancora pienamente realizzato come opzione di giustizia.

E’ in programma per il pomeriggio la discussione del disegno di legge presentato da vari deputati, che reca l’intestazione di “Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe”.

Il provvedimento prende atto delle enormi difficoltà incontrate dall’istituto dell’azione di classe nel nostro Paese, e prevede di porre rimedio modificando alcuni passaggi della legge attualmente vigente.

Dal primo gennaio 2010 anche in Italia è possibile fare ricorso contro procedure ritenute scorrette tramite class-action, la modalità che viene utilizzata in particolare dai consumatori per far valere i propri diritti in caso di sospetti di truffa o di danno alla salute, tra i tanti esempi applicabili.

Le difficoltà, però, hanno frenato la diffusione di questo istituto giuridico, specie nel difficile tentativo di contemperare il modello statunitense, che ha sicuramente svolto la funzione di ispirazione originale, e quello di matrice europea.

La normativa, comunque, non è stata immune da modificazioni, le più recenti delle quali risalgono all’anno 2012, quando la legge 27 intervenne a modificare alcuni criteri della normativa sull’azione di classe.

Cosa cambia oggi

Obiettivo dei legislatori presenti è invece quello di introdurre un nuovo capitolo alla legge sulal class-action, che preveda in particolare nuove fattispecie sull’adesione dei singoli soggetti e sulla possibilità di fare reclamo.

Adesione. L’adesione all’azione di classe si effettua mediante deposito della domanda con sottoscrizione dell’aderente autenticata, unitamente all’eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale. Ogni singola adesione può essere effettuata anche con trasmissione mediante posta certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l’azione di classe. L’adesione può essere esperita a decorrere dal momento dell’iscrizione della causa a ruolo, in ogni momento fino al termine perentorio di centoventi giorni assegnato con l’ordinanza di cui all’articolo 840-novies. La domanda di adesione deve contenere: a) l’indicazione del tribunale davanti al quale l’azione di classe è proposta; b) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale aderente; c) l’elezione di domicilio presso la cancelleria del tribunale adito ovvero presso lo studio di uno dei procuratori delle parti attrici, con il consenso di questi ultimi; d) l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni dell’adesione. e) l’esplicita indicazione della volontà di aderire all’azione di classe. Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.

Reclamo. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità della domanda per l’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d’appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell’ammissibilità della domanda, la corte d’appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Altre disposizioni contenute nel ddl riguardano l’ammissibilità, l’esclusione e soprattutto la sentenza la quale viene aggiornata in questi termini in caso di pronuncia favorevole di class-action:

Nel caso in cui la sentenza di condanna abbia a oggetto un risarcimento o restituzioni e non sia possibile, per ragioni di economia processuale ovvero per eccessiva complessità, procedere a una liquidazione individuale, il tribunale stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme e assegna alle parti e agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un accordo sulla liquidazione del danno e delle restituzioni.

VAI AL TESTO COMPLETO DEL DDL

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento