Cellulari alla guida: tra le 1°cause di incidenti stradali gravi o mortali

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Riprendendo quanto affermato dal direttore della Polstrada, Giuseppe Bisogno alla commissione Lavori pubblici Senato, nella quale si registra, dopo un decennio dove si sono registrate diminuzioni statistiche nella rilevazione degli incidenti stradali, e della vittime, oggi vi è un’inversione di “marcia”.

I morti dei primi 8 mesi dell’anno sono stati 1.159, contro i 1.135 dell’ analogo periodo del 2014. Colpa dell’accresciuta distrazione degli automobilisti dovuta in primo luogo all’uso improprio dei cellulari. Chi guida messaggia, manda email e si fa addirittura selfie.  Proseguendo nella sua esposizione, ha focalizzato nell’elemento che desta la maggiore preoccupazione, cioè quello relativo agli incidenti che si verificano nella fascia oraria dalle 22 alle 6. Infatti, nel bimestre luglio-agosto gli incidenti notturni con esito mortale sono passati da 74 di un anno fa a 110 e le vittime da 81 a 120, con un aumento, in entrambi i casi, di oltre il 48%.  Altro dato da non sottovalutare è quello che vede protagonisti in negativo i pedoni. Infatti, in questa fascia di sinistrosità, si è registrato un significativo peggioramento dell’incidentalità, con 33 vittime contro le 28 di un anno fa (quasi il 18% in più).

Le cause, sono da ascrivere ad un comportamento non consono con le norme comportamentali contenute nella legislazione stradale.

La prima è quella contenuta nel dettato dell’art. 173 , che prevede l’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Nel testo normativo si legge che è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).

La violazione per questa tipologia di infrazione è quella che prevede una sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 161 a euro 646, alla stessa soggiace la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, oltre alla decurtazione dei punti patente, pari a 5 (cinque).

Altra tipologia di violazione sottolineata nell’intervento è quella di cui all’art. 172.

Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.

In questo articolo è ben riportato l’obbligo da parte del conducente e dei passeggeri di fare uso corretto delle cinture di sicurezza. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

La norma prevede che il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi delle cinture di sicurezza di cui il suo veicolo è dotato.

I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

La norma prevede questa tipologia sanzionatoria:

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163.

Per entrambe le fattispecie, l’art. 126bis del Codice della Strada, prevede una decurtazione di 5 (cinque) punti.

Il Direttore nella sua esposizione ha evidenziato altri due fattori : lo stress alla guida e la mancata copertura assicurativa.

Speriamo che con l’avvio della dematerializzazione dell’assicurazione e delle nuove regole contenute nel ddl in esame in questi giorni, si possa debellare questa “piaga”.

La cosa certa è che spesso gli incidenti stradali succedono per negligenza e imperizia delle norme. Un altro elemento è che gli stessi per la maggior parte si verificano nei centri abitati.

Non si deve avere lo “spauracchio” della sanzione con relativa sospensione patente di guida o decurtazione punti per non mettere in partica i consigli legiferati dal codice della strada, si deve essere coscienti che la strada è di tutti ed il rispetto deve essere reciproco.

 

Girolamo Simonato

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