Ad affermarlo è stata l’Agenzia delle entrate con una consulenza giuridica (la n° 965-40/2018), sollecitata direttamente da Confedilizia.
Il quesito posto dalla Confederazione riguarda la norma che evidenzia come l’opzione per la cedolare secca, imposta sostitutiva di Irpef, addizionali, imposte di registro e di bollo su contratti di locazione, possa essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione”.
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La domanda posta all’Agenzia delle entrate ha dunque chiesto di chiarire se, ai fini dell’applicazione del regime agevolato di cedolare secca, le parole “e date a disposizione dei Comuni” debbano essere intese quale requisito cumulativo, o alternativo, a quello della destinazione dell’immobile a finalità abitative degli studenti universitari.
Cedolare secca per subaffitti a studenti universitari: il parere dell’Agenzia entrate
L’Agenzia delle entrate ha fornito un’interpretazione estesa della questione, stabilendo che lo scopo della normativa in esame era quello di agevolare la locazione delle unità abitative a favore delle cooperative edilizie o di enti senza scopo di lucro:
- sia se date in sublocazione a studenti universitari,
- sia se messe a disposizione dei Comuni.
Quindi in entrambi i casi si può beneficiare del regime di cedolare secca: sia per case subaffittate a studenti universitari tramite Cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro sia se le stesse siano state messe a disposizione dei comuni.
In sostanza, l’immobile affittato alla cooperativa edilizia che lo subaffitta allo studente beneficia della cedolare secca.
Cedolare secca per subaffitti a studenti universitari: i tempi di registrazione contratto
Nel parere giuridico dell’Agenzia però, viene sottolineato che il proprietario deve disporre del contratto di sublocazione a favore dello studente già quando effettua la registrazione della locazione alla cooperativa.
Secondo l’Amministrazione finanziaria infatti i presupposti richiesti dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 6- bis del D.Lgs 23/2011, devono sussistere già al momento della registrazione del contratto di locazione da parte della persona fisica a favore della cooperativa edilizia.
In pratica per beneficiare “dell’esenzione” dall’imposta di registro e di bollo sul citato contratto di locazione occorrerà disporre già in quel momento del contratto di sublocazione a favore dello studente universitario; tale ultimo contratto, ovviamente, non potrà beneficiare del regime della cd. cedolare secca.
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