Le disposizioni in materia sono:
L’ art. 190 , 2 comma C.d.S. dispone che: “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu’ di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se’ o per altri”.
Ne consegue, che la violazione della summenzionata norma integra un’ ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato.
Art. 1227 I comma, c. c. “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” .
L’ art. 2054 c.c. secondo cui: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità precisava che: “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non c’ era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249 ).
ed ancora : “oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne comunque tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile” (Cass. sent. n. 20231 del 3 aprile-25 maggio 2012).
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l’art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest’ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro;
( Cassazione sent. n. 24472/2014).
In tale ipotesi, la responsabilità del conducente può escludersi se la condotta del pedone presenta i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità.
Tanto premesso, la vicenda giunta in Cassazione ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un pedone che in seguito all’ attraversamento fuori dalle striscie ne era rimasto vittima.
In particolare i parenti di quest’ ultimo impugnando la sentenza emessa della Corte d’Appello di Napoli lamentarono violazione violazione e falsa applicazione degli artt. 350 secondo comma, 291 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 per non aver verificato l’integrità del contraddittorio in appello e per non aver dichiarato la contumacia degli appellati, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., 190 e 191 c.d.s. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver erroneamente applicato le norme richiamate in tema di circolazione stradale ed il principio relativo alla presunzione di colpa per aver ritenuto unico responsabile del sinistro il pedone; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , nonché l’erronea valutazione dei mezzi di prova acquisiti e la presenza di un vizio di motivazione per aver erroneamente interpretato i mezzi di prova raccolti in contrasto con la ricostruzione effettuata dalla Polstrada; violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115, 342 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 per omessa pronuncia sull’ultimo motivo di gravame e cioè sulle richieste istruttorie.
I giudici di Piazza Cavour con l’ordinanza n. 23519/2015 hanno concluso con la seguente affermazione: “dalle risultanze istruttorie emergono elementi nel comportamento del pedone (che attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d’improvviso davanti alla vettura condotta dal M. che non poteva evitarlo) tali da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell’autoveicolo. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia della presunzione di responsabilità in capo al conducente, ex art. 2054 primo comma c.c., sia dei limiti di essa, fissati dalla stessa norma, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, che il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell’autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza”.
Da ciò il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio oltre accessori come per legge e contributo spese generali.
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