Cassazione: la difesa risarcisca la vittima di nonnismo

Se il militare di leva ha subito atti di nonnismo, il Ministero della Difesa ne è responsabile e deve risarcire la vittima degli eventuali danni psichiatrici. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 4809/2013, con i giudici, hanno respinto il ricorso della Difesa contro la condanna subita dalla Corte d’Appello di Messina per essere stata “concausa” dell’insorgere di una malattia di tipo psicologico, in un uomo che aveva svolto il servizio militare obbligatorio nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 1997.

Da dimenticare l’esito di quel mese di naja. Al giovane erano stati riscontrati, grazie alla visita di leva, importanti disturbi del comportamento. Infatti, già nel 1994, era stato dichiarato “soggetto rivedibile” a causa di una “personalità fragile ed insicura”; ma, nonostante questa patologia totalmente incompatibile con lo status e con la vita di militare, in seguito a due successivi controlli medico – attitudinali era stato giudicato idoneo, e successivamente arruolato. Ma dopo un mese di continui atti di nonnismo, intervallati da numerosi ricoveri e congedi, la patologia psichica si era ampiamente aggravata: da un mero disturbo della personalità il giovane militare aveva sviluppato una vera e propria psicosi schizofrenica e altri importanti disturbi psicotici.

L’ex militare, si era rivolto alla giustizia civile, e la Corte d’Appello di Messina, nel 2008, gli aveva dato ragione, riformando il giudizio di primo grado e riconoscendo la responsabilità del Ministero della Difesa per aver “agevolato o aggravato, a titolo di concausa, l’insorgere nell’uomo della malattia mentale”, al punto da causarne il successivo congedo illimitato. Per il giudice di seconda istanza, sia i dipendenti della pubblica amministrazione che avevano visitato l’uomo, sia quelli che lo avevano tenuto alle loro dipendenze durante il mese di leva militare (sottufficiali ed ufficiali), avevano contribuito al suo disagio mentale, aggravando la sua situazione di portatore di problemi psichici, fino a portarlo all’insorgere di episodi conclamati di vero e proprio disturbo mentale. Pertanto, il Dicastero di cui i suddetti sono dipendenti, è stato considerato corresponsabile dell’insorgere di tale patologia, probabilmente sulla base del c.d. principio di immedesimazione organica (tra dipendenti e P.A.) disciplinato all’art. 28 della Costituzione Italiana.

Tale tesi, accolta dalla Cassazione, sicuramente, susciterà polemiche nelle strutture militari e nelle forze politiche che, nell’ambito dei portatori di stellette, raccolgono grandi consensi. Nelle motivazioni della sentenza 4809/2013, depositata pochi giorni fa, si legge: con “congruo e corretto apprezzamento delle risultanze di causa”, “la Corte ha affermato che, almeno sotto il profilo dell’aggravamento di una patologia di cui purtroppo il giovane era portatore, il comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione” ha “contribuito all’insorgere degli episodi ormai conclamati di disturbo mentale con paranoie e manie di persecuzione” che addirittura lo mettevano in pericolo di vita.

Proprio la “debolezza e la ritenuta rivedibilità del soggetto avevano giustificato l’ampliamento degli accertamenti e tale situazione, lungi dall’essere interruttiva del nesso causale, relativo all’aggravamento della patologia, non è neanche in contraddizione con la circostanza che un periodo effettivo di leva di poco superiore ad un mese si sia rivelato sufficiente ad aggravare la patologia stessa ed a determinare la riforma del soggetto”.

La sentenza costituisce un importante precedente contro gli atti di nonnismo che, in alcune realtà militari, e non solo, sono (o forse erano) quasi istituzionalizzati, venendo tradizionalmente sopportati e considerati con troppa tolleranza dai vertici militari, che invece dovrebbero perseguirli duramente. Ma ora che a risponderne può essere chiamato anche il Ministero della Difesa, e che quest’ultimo rischia di dover procedere a continui esborsi economici a causa di queste orribili pratiche, nessuno si potrà più nascondere dietro abitudini e consuetudini, peraltro totalmente censurabili. Il timore, ampiamente giustificato, è che per analogia, possano essere ritenuti altrettanto responsabili dicasteri in cui avvengano fenomeni di mobbing e bossing, nel caso in cui portino a conseguenze così rilevanti sulla salute psicofisica delle “vittime”. Si pensi in primo luogo al comparto dell’Istruzione, anche se, probabilmente, nel caso in cui questa fosse solo la prima decisione di una giurisprudenza costante, nessun dicastero e nessun dipartimento pubblico potrebbe considerarsi al sicuro da eventuali controversie aventi il medesimo oggetto.

Nella sentenza gli ermellini non hanno eluso il tema della consuetudine del c.d. nonnismo. Episodi di “scherno o di vero e proprio nonnismo”, scrivono, “certamente deprecabili” e “vanno condannati”, ma “devono essere tenuti in conto come possibili” e a questi bisogna «ovviare con una dose di sangue freddo e self control». Tuttavia, afferma, questa “difficilmente poteva essere richiesta alla persona in questione” chiaramente sprovvista degli strumenti psicologici e caratteriali per sopportare tali trattamenti, che spesso da goliardici diventano crudeli. Orbene, oggi, non si possono che attendere eventuali altre pronunce in materia che, comunque, data la sospensione della leva obbligatoria disposta dalla L. 226/2004, non potranno avere grande portata numerica, anche se, come è noto, in un passato anche abbastanza recente, manifestazioni di nonnismo erano all’ordine del giorno in molte caserme italiane.

 

Francesco Sabatelli