Il ‘canone RAI’ è l’imposta sulla detenzione di un apparecchio per la ricezione del segnale televisivo; dal 2016 l’importo (90 euro l’anno) viene addebitato direttamente tramite la bolletta emessa dal fornitore dell’energia elettrica, suddivisa in quote mensili di pari importo. “Il canone tv” – spiega il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – “è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione”.
In realtà, in alcuni casi, è possibile pagare il canone anche senza ricorrere all’addebito diretto da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Come si legge sul sito di Reset Energia, il cosiddetto “canone RAI fuori bolletta” può essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno (successivo a quello di riferimento) compilando il modello F24. Questa modalità è prevista qualora “nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale”, come riporta resetenergia.it, il portale di un fornitore innovativo che sta rivoluzionando il mercato italiano della fornitura luce. Parte di un gruppo industriale più grande, distribuisce energia green al 100% a canone mensile fisso, comprensivo di oneri di trasporto e gestione del contatore, oneri generali di sistema, imposte e IVA.
Naturalmente, anche Reset – al pari di qualsiasi azienda di settore – include il canone televisivo tra le voci di spesa incluse in bolletta, qualora l’utente sia tenuto a pagarlo. Il canone ‘fuori bolletta’, invece, interessa gli utenti che, ad esempio, abitano in affitto, detengono uno o più televisori in casa ma non hanno effettuato la voltura delle utenze, pur essendo residenti.
La normativa, però, prevede in alcuni casi la possibilità di beneficiare della completa esenzione; allo scopo, è sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate di essere in possesso dei requisiti necessari, entro i termini prestabiliti.
Indice
Quali sono i casi di esonero dal pagamento del canone?
Non sono tenuti a pagare il canone TV:
- i contribuenti di età superiore a 75 anni il cui reddito complessivo non superi gli 8.000 euro. Possono beneficiare dell’agevolazione a patto di non avere conviventi con un reddito proprio;
- i cittadini titolari di un’utenza domestica per la fornitura di energia elettrica che non detengono un apparecchio TV;
- i militari e i diplomatici stranieri.
Come disdire il canone RAI
Gli aventi diritto possono disdire il canone TV (e quindi interrompere l’addebito diretto in bolletta) inviando una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’agenzia si possono scaricare i modelli, in formato PDF, da compilare con i dati necessari per attestare il possesso dei requisiti per ottenere l’esenzione dal canone.
In particolare, occorre compilare il “Quadro A” per effettuare la dichiarazione di “non detenzione”, ossia comunicare all’Agenzia dell’Entrare che presso il proprio luogo di residenza non è presente alcun apparecchio TV. ‘Detenzione’, infatti, non significa ‘possesso’; in altre parole, non conta chi abbia effettivamente acquistato il televisore: il canone è dovuto qualora chi è intestatario di una fornitura di energia elettrica di tipo domestico abbia anche a disposizione un apparecchio TV.
Poiché la norma è stata introdotta molto prima della nascita della televisione, e del servizio pubblico televisivo (il canone è stato istituito nel 1938, quando la RAI era l’ente pubblico per le ‘radio audizioni’), nel tempo l’Agenzia delle Entrate ha dovuto specificare alcuni aspetti tecnici relativi al tributo. In sintesi, il canone è dovuto per la detenzione di qualsiasi apparecchiatura in grado di ricevere e decodificare il segnale radiotelevisivo. In aggiunta, con la crescente diffusione di dispositivi digitali, l’Agenzia è stata chiamata a chiarire anche che il canone non è applicabile a PC, tablet e simili, a meno che non siano abilitati a ricevere il segnale TV.
Una volta inviata la dichiarazione sostitutiva, non è necessario inviare ulteriori certificazioni all’Agenzia delle Entrate, a meno che non vengano a mancare le condizioni per beneficiare dell’esonero. Compilando il ‘Quadro C’, ad esempio, è possibile dichiarare la presenza di un nuovo apparecchio TV nel luogo in cui si ha la residenza.
A presentare la dichiarazione deve essere direttamente il contribuente, ossia l’intestatario di un’utenza elettrica residenziale; le modalità di presentazione disponibili sono:
- l’applicazione web accessibile direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate;
- gli intermediari abilitati, quali professionisti o centri di assistenza fiscale (CAF);
- l’invio per posta raccomandata senza busta. Va spedito all’indirizzo reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la posta elettronica certificata (PEC), da inviare all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Termini di presentazione per la disdetta
La dichiarazione di ‘non detenzione’, affinché abbia effetto per tutto l’anno seguente, deve essere presentata tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Pertanto, al fine di beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone TV per tutto il 2026, occorre far pervenire la propria autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate non oltre il 31 gennaio prossimo.
Presentando la dichiarazione tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2026, gli aventi diritto sono esonerati dal pagamento del canone solo per il semestre che va da luglio a dicembre dell’anno stesso.
Come funziona l’esonero per gli utenti over 75
I termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono le stesse e, come spiega l’Agenzia delle Entrate, “l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza”.
L’esonero vale per l’intero anno se il richiedente ha compiuto il 75° anno d’età entro il 31 gennaio dell’anno stesso; se, invece, il compimento del 75° anno si colloca tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione si applica solo al secondo semestre. Presentando quindi domanda quest’anno (o comunque, non oltre il 31 gennaio 2026), chi compie 75 anni entri il 31 gennaio 2026 sarà esentato dal pagamento del canone TV per tutto l’anno prossimo e per i successivi.
Anche in tal caso, non va presentata alcuna dichiarazione sostitutiva ulteriore, a meno di non perdere i requisiti reddituali: in caso di superamento della soglia di 8.000 euro complessivi, occorre comunicare la variazione dei presupposti all’Agenzia delle Entrate, compilando la sezione II del modello per la dichiarazione sostitutiva.
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Foto copertina: istock/Aleksandr_Petrunovskyi