La risposta al quesito è implicita alla norma che connette il pagamento del canone Rai al possesso di una televisione, considerando che nessun cambiamento viene apportato, con riferimento al caso dell’immobile concesso in comodato, anche all’esito dell’approvazione della norma inserita nel DDL di Stabilità 2016.
CONSULTA IL TESTO DEL DDL DI STABILITA’ 2016
IL FIGLIO COMODATARIO DELL’IMMOBILE DEVE PAGARE IL CANONE RAI?
Il figlio che risulta comodatario dell’immobile risulta quindi, in base alla normativa, tenuto a versare il canone Rai a condizione che, all’interno del medesimo immobile, disponga di un apparecchio televisivo. Nello specifico, si precisa che a far scattare la presunzione di possesso della tv nell’abitazione concessa in comodato basta la dichiarazione fornita dal figlio alla società elettrica, al momento dell’atto dell’intestazione del contratto di fornitura della luce, secondo cui l’immobile viene da lui adibito a rispettiva residenza principale.
Il figlio a cui viene concessa la seconda abitazione in comodato, nella quale lui stesso risulta avere residenza e relativo contratto Enel, quindi, non sarà tenuto ad effettuare nessun tipo di adempimento, né a pagare tramite bollettino postale, dal momento che la società elettrica, con cui è stato stipulato il contratto, provvederà ad addebitare in via automatica l’importo del canone Rai nella bolletta della luce.
Si ricorda che il suddetto importo verrà spalmato in 10 rate mensili a partire dal 2017, mentre dal 2016 la prima mensilità dovrebbe arrivare nel mese di luglio, e con essa dovrebbero essere addebitate anche le rate arretrate, per un importo complessivo pari a 100 euro.
IL GENITORE COMODANTE DEVE PAGARE IL CANONE RAI?
Il comodante, a sua volta, che ha concesso l’immobile in comodato al figlio non sarà tenuto a pagare nulla dal momento che risulterà già pagare il canone Rai, sempre mediante la stipulazione del contratto Enel, con attinenza alla rispettiva abitazione principale.
IN CASO DI ABBANDONO DELL’IMMOBILE IN COMODATO, CHI DEVE PAGARE IL CANONE?
L’ultima ipotesi contemplata, infine, è quella che vede il figlio comodatario lasciare l’immobile ottenuto in comodato, circostanza per la quale il genitore comodante non risulta comunque tenuto ad effettuare due volte il pagamento del canone Rai, essendo infatti sufficiente un solo versamento per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di abitazioni che si possiedono.
Il soggetto comodante, pertanto, non dovrà pagare il canone Rai sull’immobile concesso in comodato.
Contrariamente, il soggetto (figlio) comodatario, nel caso in cui detenga nell’abitazione in oggetto un apparecchio televisivo, dovrà effettuare il pagamento del canone Rai. Nel caso, come detto, in cui l’immobile risulti destinato ad abitazione principale, il pagamento verrà effettuato tramite la bolletta della luce, viceversa se così non fosse il versamento andrà effettuato tramite il tradizionale bollettino postale.
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