Cani assassini: per il padrone scatta l’omicidio colposo

Redazione 05/01/12
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Se è vero che le colpe dei padri ricadono sui figli, adesso è altrettanto vero che le colpe dei cani ricadono sui loro padroni.

Risponde infatti di omicidio colposo il padrone e custode del cane di razza pericolosa che aggredisce e provoca la morte di una persona. L’uomo è responsabile per imprudenza, negligenza e per la mancanza di un sistema idoneo a prevenire la fuga del cane.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 48429 del 28 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un quarantenne contro la sentenza di duplice omicidio colposo quale proprietario di due cani razza pitbull che, assalendo due uomini, ne hanno provocato la morte.

La quarta sezione penale, aderendo alle motivazioni della Corte di appello di Lecce e quindi convalidando la condanna del padrone, ha fatto notare che «non può essere messo in discussione che la morte dei due uomini è riconducibile ai due cani di proprietà del ricorrente». A dimostrarlo «la presenza sul corpo delle vittime di plurime lesioni da morsi di cane in punti vitali e le concordi testimonianze delle persone, compresi i carabinieri intervenuti sul posto, che hanno assistito alla parte finale dell’aggressione, quando gli animali stavano ancora infierendo» sui due malcapitati.

Inoltre ha pesato «l’atteggiamento palesemente aggressivo tenuto dai cani quando, rifugiatisi nell’abitazione dell’imputato, dopo il fatto, manifestarono palese aggressività anche nei confronti di chiunque tentasse di avvicinarsi a loro, compreso il padrone». A nulla è valso il tentativo dell’imputato di discolparsi dicendo che non poteva essere a lui attribuita la responsabilità della morte dei due uomini dal momento che nella notte ignoti avevano lasciato il cancello della sua villa aperto, favorendo così l’uscita dei due feroci cani.

La Suprema Corte ha anche osservato che “sull’addebito colposo in questione, in termini generali, va ricordato che, per valutare il comportamento del soggetto tenuto alla custodia e accertarne in positivo la colpa, può e deve aversi riguardo a quanto stabilito dall’articolo 672 C.p., che, a prescindere dall’intervenuta depenalizzazione, costituisce valido termine dì riferimento per la valutazione della colpa. Con la precisazione che, in proposito, non sarebbe sufficiente rifarsi alla presunzione di responsabilità stabilita dall’articolo 2052 del codice civile, che stabilisce principi che rilevano solo in sede civile, ma con l’ulteriore, doverosa precisazione che compete pur sempre al soggetto onerato della custodia l’onere di fornire la prova del caso fortuito, ossia dell’essersi verificato un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal custode, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell’evento, in assenza di colpa, anche minima”.

Gli Ermellini, dunque, hanno riaffermato che la configurabilità della colpa avviene sia quando l’animale è custodito in un luogo privato o recintato, ma in tale luogo risulta possibile l’introduzione inconsapevole di persone estranee e sia quando l’animale sia ricoverato in un luogo inidoneo a prevenirne la fuga.

Qui il testo integrale della sentenza della Suprema Corte

Redazione

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