Segue il 2 comma che: “applica l’ ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”.
Tale tipo di reato si colloca tra quelli di pericolo per la caratteristica del bene da tutelare costituito dalla quiete pubblica e della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni
Elementi costitutivi del reato sono riassumibili nella condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo e il dolo o colpa (elemento soggettivo).
Ai fini della punibilità del soggetto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea ad arrecare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una multitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
La vicenda vedeva coinvolta una coppia di coniugi che in seguito alla condanna del Tribunale di Salerno, per schiamazzi e rumori provocati dal suono del pianoforte e dell’abbaiare del loro cane che ne disturbavano l’ occupazione e il riposo di un vicino nelle ore pomeridiane proponevano ricorso per Cassazione.
Con la sentenza n. 44916 del 7 novembre 2013, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che risponde del reato di cui all’art. 659 c.p. chi non impedisce il molesto abbaiare del proprio cane anche se custodito nella sua proprietà e ciò se l’accaduto viene confermato dall’intero condominio.
Una sentenza quest’ ultima che ha segna la prevalenza su quelle dettate a difesa del diritto esistenziale dell’ animale di abbaiare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento