La Legge 16 dicembre 2024 numero 193 ha tutti gli attributi per rivoluzionare dal 1° settembre 2025 il settore dei buoni pasto ai lavoratori dipendenti.
Grazie all’articolo 37 della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” le commissioni richieste agli esercenti che accettano i ticket restaurant sono soggette ad una percentuale calmierata al 5%.
A decorrere dal 1° settembre 2025 la normativa si estende anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2024).
Una novità che, sebbene accolta positivamente dagli esercenti, rischia di aumentare i costi a carico delle aziende con conseguenze dirette sui lavoratori dipendenti.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
I buoni pasto
I buoni pasto o ticket restaurant rappresentano un servizio sostitutivo di mensa riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti, in alternativa o meno con le seguenti soluzioni:
- somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (si pensi ai pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante);
- somministrazioni di pasti in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (comprese con le convenzioni con ristoranti);
- indennità sostitutiva di mensa, consistente in un’erogazione in denaro, inserita in busta paga.
Il datore di lavoro può contemplare più sistemi contemporaneamente, ad esempio il servizio mensa per una categoria di dipendenti, i ticket restaurant per un’altra categoria e l’indennità sostitutiva di mensa per gli addetti ai cantieri.
In ogni caso, per lo stesso dipendente nella medesima giornata non è possibile fruire di più sistemi di pagamento.
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Le agevolazioni fiscali e contributive
I ticket restaurant beneficiano di un sistema di agevolazioni fiscali e contributive per i dipendenti che li ricevono e i datori di lavoro che li acquistano.
Nello specifico, è previsto un meccanismo di esclusione da contributi (a carico azienda e dipendente) e tasse (a carico del dipendente) fino all’importo complessivo giornaliero di:
- 4,00 euro, se trattasi di buono cartaceo;
- 8,00 euro, se il buono è in forma elettronica.
L’eccedenza rispetto alle soglie descritte è soggetta a tassazione e contributi.
Per i datori di lavoro (società di capitali ed enti commerciali) le spese per i buoni pasto o per un servizio sostitutivo reso tramite applicazione mobile per smartphone sono deducibili integralmente dal reddito.
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Le commissioni per gli esercenti
L’intervento della Legge numero 193/2024 non riguarda però le agevolazioni per dipendenti e aziende bensì le commissioni a carico degli esercenti nel momento in cui questi ultimi incassano i buoni pasto.
Per ogni singolo buono accettato, il ristorante, bar o supermercato coinvolto è tenuto a corrispondere una commissione all’impresa emittente il ticket, calcolata in percentuale sul valore nominale del buono pasto.
Come sottolinea FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi con una news sul proprio sito “fipe.it” datata 27 maggio 2025, gli esercenti hanno dovuto fare i conti con il pagamento di commissioni, nel mercato pubblico, anche “superiori al 22%, mentre, in quello privato, la media si aggirava attorno al 14%”.
La novità legislativa
Al fine di ridurre i costi per gli esercenti che accettano i buoni pasto è intervenuta la Legge 16 dicembre 2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), articolo 37, comma 1.
La disposizione in parola stabilisce che l’articolo 131, comma 5, lettera c) del codice dei contratti pubblici (di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36), si applica anche agli “accordi, comunque denominati, che non rientrano nell’ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti”.
Il tetto alle commissioni
Per effetto dell’articolo 37, comma 1, gli accordi commerciali devono pertanto prevedere, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti stessi, non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto.
Le clausole contrattuali contrarie al comma 1 sono da considerarsi nulle e sostituite di diritto da quanto previsto dalla norma.
I servizi aggiuntivi
Grazie all’innovazione legislativa gli accordi tra imprese emittenti ed esercenti devono prevedere un corrispettivo a carico di questi ultimi non eccedente il 5% del valore nominale del buono pasto.
Il corrispettivo calmierato remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti (si pensi all’assistenza tecnica e / o amministrativa).
Il regime transitorio
Conscio dell’effetto delle nuove norme su contratti già stipulati, il legislatore ha previsto un regime transitorio:
- le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 37 (commissioni calmierate al 5%) operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2024) per gli esercenti che alla stessa data non sono vincolati da alcun accordo con le imprese emittenti;
- a decorrere dal 1° settembre 2025 le nuove disposizioni si estendono anche gli accordi in essere al 18 dicembre 2024.
In deroga a quest’ultima previsione, per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad operare le condizioni concordate con gli esercenti prima dell’entrata in vigore della legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Dopo tale data gli accordi commerciali dovranno adeguarsi al limite del 5%.
Da ultimo, fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti possono, dal 1° settembre 2025, recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri.
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Conseguenze per datori di lavoro e dipendenti
L’avvento della Legge numero 193/2024, se da un lato è una boccata d’aria per gli esercenti, soffocati da commissioni elevate, espone i datori di lavoro al rischio di rinegoziazioni da parte delle imprese emittenti i buoni pasto le quali, peraltro, dal 1° settembre possono recedere senza indennizzi o penali, in deroga a quanto previsto dal Codice civile.
Di fronte a rinegoziazioni o recessi degli emittenti, i datori di lavoro, al fine di assicurare la continuità del servizio buoni pasto ai dipendenti, possono trovarsi costretti a:
- proseguire con lo stesso fornitore, accettando un aumento del costo a loro carico;
- cercare nuovi fornitori e migliori condizioni economiche.
Per i dipendenti, a cascata, un aumento del costo dei buoni pasto per i datori di lavoro potrebbe tradursi in una rivisitazione al ribasso del loro valore giornaliero.