Proprio a tale riguardo il nostro Istituto di previdenza ha emanato una circolare che spiega come muoversi, ora che il Regno Unito non è più nell’Unione europea, in tema di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità e sulle modalità di scambio informazioni tra le varie Istituzioni.
Scarica qui la circolare Inps su Brexit
Brexit 2020: entrata in vigore dell’accordo di recesso e periodo di transizione
Come anticipato, il Regno Unito ha festeggiato pochi giorni fa il suo divorzio dall’Unione Europea. Le celebrazioni che abbiamo visto in tv corrispondono all’entrata in vigore dell’accordo di recesso, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, e in vigore dal 1° febbraio 2020. Questa intesa definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Ue.
Quello che è successo è che:
- il 29 gennaio 2020 l’Europarlamento ha votato il via libera alla Brexit con 621 sì, 49 no e 13 astenuti,
- 30 gennaio il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’accordo di recesso,
- Il 1° febbraio 2020 è stato il primo giorno del Regno unito fuori dall’Ue,
- il 1° gennaio 2021 il divorzio sarà effettivo.
Ora ci sarà un periodo di transizione: l’accordo di recesso prevede, infatti, all’articolo 126, un periodo transitorio, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il divorzio effettivo e totale avverrà quindi tra 11 mesi esatti. Al di là di visioni e opinioni politiche, cosa comporta tutto ciò per i cittadini italiani o britannici coinvolti in spostamenti e viaggi tra i due paesi? Inps ha emanato la sua circolare per spiegare, dal canto suo, gli effetti sui trattamenti assicurativi, di sostegno al reddito, pensionistici erogati. Pensiamo ad esempio, alla Naspi, alla maternità, alla malattia, alla paternità. Ai contributi assicurativi e previdenziali.
Vediamo in dettaglio le regole dettate dall’Inps
Brexit 2020: cosa succede alla Disoccupazione Naspi
in questo periodo di transizione, in caso di indennità di disoccupazione, sarà possibile totalizzare tali periodi ai fini della Naspi solo quando la cessazione dell’attività lavorativa sia avvenuta in Italia. Per accertare i requisiti per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti nel Regno Unito i quali – se compiuti in Italia – sarebbero stati utili ai fini del diritto alle relative prestazioni.
In nessun caso è possibile considerare, tra i periodi utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, i periodi di mera residenza, non collegati ad attività lavorativa.
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Brexit 2020: cosa succede alle Pensioni
Per i cittadini comunitari e del Regno Unito continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.
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Inoltre, per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria o quello dei cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sono totalizzabili, quindi conteggiabili, i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020.
Brexit 2020: come funziona all’integrazione al trattamento minimo
L’integrazione al trattamento minimo è inesportabile nei Paesi che applicano i regolamenti UE (Paesi membri, Svizzera e Paesi SEE), indipendentemente dal fatto che i pensionati siano cittadini italiani o comunitari (dal 1° luglio 1992) o extracomunitari (dal 1° giugno 2003).
Brexit 2020: come fare con maternità, paternità, malattia
Anche per quanto riguarda le prestazioni di sostegno al reddito e alle famiglie (compresi maternità, paternità e malattia) si applicano ancora i regolamenti comunitari per i cittadini comunicare e britannici. Almeno sarà così fino al 31 dicembre 2020 (fine del periodo transitorio).
Significa che si potranno totalizzare fino a tale data i periodi assicurativi necessari per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Questo vale per tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31 dicembre 2020: sia con riferimento alle domande presentate prima di questa data e in corso di trattazione, che alle domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima di tale data.
Allo stesso modo ai cittadini italiani e britannici i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione del Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma dei regolamenti, anche qualora la domanda di prestazione sia stata presentata successivamente.
Brexit 2020 e distacchi di lavoratori all’estero
Anche per quanto riguarda la normativa sui distacchi dei lavoratori all’estero, per tutto il periodo di transizione e fino al 31 dicembre 2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni del Titolo II dei regolamenti comunitari.
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