Congedo maternità 2020, nuove modalità di astensione dopo il parto

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Lavorare fino al nono mese di gravidanza? Dal 1° gennaio 2019 si può. Si tratta di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 485, della L. n. 145/2018) che introduce un’ulteriore modalità di astensione obbligatoria in favore delle lavoratrici in gravidanza. Infatti, allo stato attuale è possibile fruire del congedo maternità, pari a 5 mesi, in tre modi:

  • 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto (modalità ordinaria);
  • 1 mese prima e 4 mesi dopo la data presunta del parto (cd. “maternità flessibile”);
  • 5 mesi dopo la data presunta del parto (Legge di Bilancio 2019).

Chiaramente per poter usufruire dell’intera indennità di maternità dopo il parto è necessario seguire precise regole. In via principale, occorre ottenere un certificato, appositamente rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. In altri termini, la documentazione sanitaria serve per attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

A riepilogare le istruzioni di questa nuova modalità di fruizione del congedo obbligatorio è l’INPS con la Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019.

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Congedo maternità: in cosa consiste

Il congedo di maternità, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, è un istituto che consente alle lavoratrici in gravidanza di poter fruire di 5 mesi di astensione dal lavoro. Durante tale periodo la lavoratrice non può essere adibita al lavoro e non può subire licenziamento, essendo nel cd. “periodo protetto”.

La menzionata norma, infatti, specifica espressamente che è vietato adibire al lavoro le donne:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi dopo il parto;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Congedo maternità: novità della Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha aggiunto all’art. 16 il co. 1.1., che riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Al riguardo è importante che la predetta documentazione sanitaria venga acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute:

  • fino alla data presunta del parto;
  • fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Congedo maternità: esclusa sospensione per eventuale ricovero del minore

A differenza di quanto accade in caso di fruizione dell’indennità di maternità nella versione originaria o flessibile, in caso di astensione di tutti i 5 mesi dopo il parto, risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata.

In caso contrario, infatti, non sarebbe possibile rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

Congedo maternità: prolungamento maternità flessibile

La lavoratrice gestante che abbia già fruito della flessibilità può comunque scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

Naturalmente resta fermo l’obbligo di attestare, entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Congedo maternità: interdizione anticipata e prorogata

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto è compatibile con l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Ciò è possibile purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.

Diversamente, non risulta compatibile con la nuova opzione prevista dalla Legge di Bilancio 2019 l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;

Congedo maternità: periodi di malattia

In caso di insorgenza di un periodo di malattia prima dell’evento del parto è vietato richiedere l’intero congedo post partum, in quanto comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro”. Il divieto supera di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Congedo maternità: lavoro part time

L’indennità di maternità deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Laddove la lavoratrice abbia in essere un lavoro a tempo parziale. Nel caso in cui il congedo di maternità non rientri totalmente nella fase lavorativa, ma cada in tutto o in parte durante la pausa contrattuale, l’indennità è erogabile, con il riproporzionamento della retribuzione media giornaliera, per l’intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa.

Pertanto, anche nei casi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, l’Istituto Previdenziale eroga l’indennità di maternità anche in presenza di pause lavorative.

Congedo maternità: modalità di presentazione della domanda

Tre sono i canali per poter presentare la domanda:

  • online, previo possesso del Pin dispositivo;
  • Patronato;
  • contact center

Si ricorda, infine, che la documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

Daniele Bonaddio

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