Naspi 2019, trasferimento all’estero: conseguenze, rischi e vincoli

Paolo Ballanti 08/08/19
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Quali rischi corre il disoccupato che percepisce l’indennità di disoccupazione NASPI se si trasferisce all’estero? Come ben noto, l’INPS si fa carico di erogare una somma mensile a sostegno di quei lavoratori che abbiano perso involontariamente l’occupazione.

La prestazione è soggetta a limiti di importo e durata variabili in base a quella che è la storia lavorativa dell’interessato nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto.

Regole particolari sono previste anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. Il disoccupato che intende percepire la NASPI deve infatti inoltrare apposita domanda all’INPS e impegnarsi a rispettare una serie di prescrizioni ed obblighi per il periodo di godimento dell’indennità. Vincoli che non vengono meno in caso di permanenza o soggiorno all’estero.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Naspi 2019: trasferimento all’estero

Il soggetto che si reca all’estero in un paese dell’Unione Europea o extra-comunitario non perde il diritto alla prestazione, a prescindere dalla durata dell’espatrio o del soggiorno.

Tuttavia, per mantenere la NASPI, il soggetto deve rispettare i vincoli imposti dalla normativa e rappresentati dall’obbligo di presentarsi al Centro per l’impiego per l’attività di profilazione e da quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, che ogni disoccupato deve stipulare al fine di ottenere l’indennità.

In particolare, sottoscrivendo il patto ci si rende disponibili a:

  • Partecipare a iniziative e laboratori tesi a rafforzare le competenze nella ricerca del lavoro, quali possono essere corsi per la redazione del curriculum vitae o come comportarsi nei colloqui di lavoro;
  • Partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale;
  • Accettare offerte di lavoro congrue;
  • Partecipare ad iniziative di pubblica utilità.

Importanti, soprattutto se il beneficiario si trasferisce all’estero, le modalità di convocazione definite nel patto. In particolare, l’invito può interessare solo i giorni feriali con un preavviso di almeno 24 ore.

Per quanto riguarda i soli destinatari di NASPI che si recano in un paese comunitario con l’intento di cercare un’occupazione, questi potranno continuare a percepire l’indennità senza attenersi alle condizioni sopra citate (patto di servizio personalizzato e profilazione presso i Centri per l’impiego) per un periodo di 3 mesi. Dal primo giorno del 4° mese il diritto alla NASPI è subordinato al rispetto degli impegni.

=> Naspi 2019: calcolo, importo massimo, durata, decorrenza <=

Naspi 2019: requisiti

I requisiti generali per avere diritto alla NASPI sono:

  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

La disoccupazione dev’essere involontaria con esclusione dei casi di dimissioni, eccezion fatta per quelle per giusta causa. La giurisprudenza ha individuato la “giusta causa” nelle dimissioni determinate da:

  • Mancato pagamento dello stipendio;
  • Molestie sessuali sul luogo di lavoro;
  • Mobbing;
  • Mansioni modificate in senso peggiorativo;
  • Variazioni rilevanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • Spostamento del dipendente ad altra sede senza che ciò sia motivato da ragioni tecniche, organizzative e produttive;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

La NASPI spetta altresì a coloro che perdono il lavoro per:

  • Licenziamento disciplinare;
  • Risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta ovvero in ragione del rifiuto del dipendente al trasferimento ad altra sede purché distante più di 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • Dimissioni nel periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento di un anno di età del bambino).

Naspi 2019: DID e patto di servizio personalizzato

In parte accennato sopra, per accedere alla NASPI due sono i passaggi necessari:

  • Rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (o DID);
  • Sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

Il primo step prevede l’obbligo per il disoccupato di dichiarare in via telematica la propria immediata disponibilità al lavoro collegandosi al sito https://did.anpal.gov se in possesso delle apposite credenziali. In mancanza delle stesse ci si può rivolgere a patronati e Centri per l’impiego.

In alternativa, la DID può essere presentata direttamente all’INPS in sede di trasmissione della domanda di NASPI.

Il secondo passaggio consiste nella stipula del “patto di servizio personalizzato” presso il Centro per l’impiego di cui abbiamo già analizzato i contenuti e le caratteristiche.

Naspi 2019: domanda e importo

Altro passaggio fondamentale è la presentazione all’INPS della domanda di NASPI entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto. In mancanza della stessa, si perde il diritto alla prestazione.

La domanda può essere presentata, in alternativa:

  • Direttamente dal beneficiario collegandosi al sito INPS sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”, se in possesso delle apposite credenziali (PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS);
  • Chiamare il Contact center INPS;
  • Rivolgersi agli intermediari abilitati (patronati e CAF).

Unitamente alla domanda dev’essere inoltrato all’Istituto anche il modello SR163 in cui dev’essere indicata la modalità di pagamento prescelta.

La prestazione viene erogata direttamente dall’INPS con cadenza mensile e per un numero di settimane pari alla metà di quelle per le quali sono stati versati contributi nei 4 anni precedenti la data di cessazione del rapporto, nel rispetto comunque del tetto massimo di 24 mesi.

Le somme spettanti a titolo di NASPI, esenti da contributi previdenziali ma soggette a tassazione IRPEF, sono calcolate sulla retribuzione imponibile INPS dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto, divisa per il numero di settimane per cui sono stati versati contributi. Il risultato dev’essere moltiplicato per 4,33.

Quando la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.221,44 euro (valore previsto per l’anno 2019), la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione stessa.

Al contrario, quando la retribuzione è superiore a 1.221,44 euro l’indennità sarà pari al 75% di 1.221,44 euro cui si aggiungerà il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.221,44 euro.

Ad ogni modo, la NASPI non potrà mai superare il tetto di 1.328,76 euro mensili.

L’importo subisce una riduzione del 3% al mese, a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di godimento.

Paolo Ballanti

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