La norma, contenuta nella Manovra di recente approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, è analoga a quella contemplata dalla Legge 23 agosto 2004 numero 243 per il periodo 2004 – 2007.
Analizziamo la fattispecie in dettaglio.
I suddetti contributi vengono trattenuti dal datore di lavoro in busta paga, calcolati applicando un’apposita aliquota percentuale alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contributi carico dipendente, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale (qualora la scelta in parola non fosse stata esercitata dall’interessato) è corrisposta interamente al lavoratore.
Quest’ultimo, infatti, può:
Il diritto a Quota 103 dev’essere conseguito entro il 31 dicembre prossimo, fermo restando la possibilità di esercitarlo anche in un momento successivo alla già menzionata data.
Il trattamento di pensione anticipata spetta per un valore mensile non eccedente cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.
Quota 103: la durata
Quota 103 è garantita sino al momento in cui il diritto al pensionamento “maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (articolo 1, comma 283).
Il regime di Quota 103 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Quanti maturano i requisiti di età anagrafica ed anzianità contributiva: