Da oggi 25 agosto si chiedere il Bonus giovani agricoltori, trasmettendo online all’Agenzia Entrate la comunicazione delle spese effettuate nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. A renderlo noto il provvedimento del Direttore dell’AE del 24 luglio 2025, numero 305754/2025.
Le spese trasmesse all’Agenzia Entrate permettono, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 15 marzo 2024, numero 36, articolo 6, agli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti (che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2021) di beneficiare di un credito d’imposta (da compensare in F24) pari all’80% delle spese di formazione opportunamente documentate, fino ad un importo totale non eccedente i 2.500,00 euro per singolo beneficiario.
Indice
Il Bonus giovani agricoltori 80%
La Legge numero 36/2024 contenente “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo” introduce all’articolo 6, comma 1, un credito d’imposta pari all’80 percento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Possono accedere al bonus formazione gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, i quali hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2021.
Il requisito dell’età anagrafica dev’essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute.
Grazie al Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste numero 148926 del 1° aprile 2025 sono state fornite le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta.
Ecco il modello da utilizzare
Il Provvedimento numero 305754/2025 del 24 luglio 2025 ha approvato il modello di comunicazione (con le relative istruzioni) per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Il modello, da trasmettere all’Agenzia Entrate esclusivamente con modalità telematiche, è disponibile gratuitamente sul portale “agenziaentrate.gov.it – Normativa e prassi – Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale – 2025-Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale – Luglio 2025 – Provvedimento del 24 luglio 2025”. In alternativa si può scaricare dal box qui sotto.
A cosa serve la comunicazione all’Agenzia Entrate?
Il modello di comunicazione approvato dall’AE ha l’obiettivo di permettere a coloro che intendono beneficiare del Bonus formazione di comunicare all’Agenzia Entrate l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
- spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
- spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione agli eventi formativi, fino a un importo massimo del 50 percento dell’ammontare delle spese.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Per beneficiare dell’agevolazione le spese devono essere sostenute a mezzo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. È altresì necessaria l’esibizione di un attestato di frequenza del corso, rilasciato dal soggetto erogante.
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Invio comunicazione entro il 24 settembre 2025
La comunicazione all’Agenzia Entrate può essere trasmessa dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 con modalità telematiche, direttamente dal soggetto beneficiario ovvero avvalendosi di un soggetto intermediario, incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, Decreto del Presidente della Repubblica numero 322/1998.
La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è “scartata in fase di accoglienza” (provvedimento Agenzia Entrate).
Si considera comunque tempestiva la comunicazione inviata alla data di scadenza del termine del 24 settembre e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Come trasmettere la comunicazione?
La trasmissione telematica è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA” disponibile sul portale dell’Agenzia Entrate (“agenziaentrate.gov.it”).
A trasmissione avvenuta è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione ovvero lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha effettuato la comunicazione, nell’area riservata del portale AE.
Quali dati indicare nella comunicazione?
Nel frontespizio della comunicazione è necessario riportare:
- Il codice fiscale dell’imprenditore che intende beneficiare del credito d’imposta;
- Il codice fiscale del firmatario la comunicazione e il codice carica;
- I dati del referente da contattare;
- Il riquadro da barrare in caso di totale rinuncia al credito d’imposta;
- Il soggetto incaricato della trasmissione telematica, la data dell’impegno alla presentazione e la firma nel campo dedicato.
A seguire il modello presenta i quadri:
- A, dove indicare i dati relativi alle spese ammissibili e all’ammontare del credito d’imposta di cui si intende fruire;
- E, con gli estremi delle fatture elettroniche, se presenti, ricevute dal sistema interscambio SDI, relative alle spese agevolabili.
Rettifiche e rinunce
Nel periodo 25 agosto 2025 – 24 settembre 2025 è altresì possibile:
- Inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (in tal caso l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle inviate in precedenza);
- Presentare la rinuncia integrale al credito di imposta, comunicato in precedenza.
Utilizzo del bonus
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione telematica è utilizzabile dai soggetti beneficiari, secondo il regime della compensazione in F24, entro il secondo periodo di imposta successivo quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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Foto copertina: istock/PeopleImages