Bonus donne disoccupate 2020: cos’è, come funziona, a chi spetta, durata

Come funziona l’agevolazione per l’assunzione di donne prive di impiego

Paolo Ballanti 16/06/20
Scarica PDF Stampa
I datori di lavoro che assumono nel 2020 donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi hanno diritto alla riduzione del 50% di contributi INPS e premi Inail: questo in sintesi il cuore del Bonus donne disoccupate 2020. 

Lo stabilisce l’articolo 4 comma 11 della Legge n. 92/2012 (cosiddetta Legge “Fornero”) con cui si è deciso di agevolare le assunzioni a tempo indeterminato o determinato avvenute dal 1º gennaio 2013.

L’agevolazione spetta per l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi, con requisiti differenti a seconda che si ricada in una o nell’altra situazione.

Per accedere allo sgravio la persona interessata non deve fare nulla, dal momento che l’agevolazione viene applicata direttamente dall’azienda nei suoi rapporti con INPS e INAIL.

Unico onere in capo alle lavoratrici sarà quello di fornire al datore di lavoro i documenti comprovanti i requisiti per accedere all’agevolazione, ad esempio attestazione della residenza e dichiarazione di essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi. Quest’ultima condizione, peraltro, è dimostrabile anche facendosi rilasciare il modello C2 dai Centri per l’impiego, documento che riepiloga la storia lavorativa dell’interessato.

Analizziamo nel dettaglio l’agevolazione.

Bonus donne disoccupate da 6 mesi

Se l’interessata è priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, il datore di lavoro che l’assume ha diritto all’agevolazione se l’interessata:

  • Risiede in aree svantaggiate;
  • Svolge una professione o opera in un settore economico caratterizzati da un’elevata disparità uomo-donna.

Aree svantaggiate

Si considerano aree svantaggiate quelle individuate dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, in particolare i comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, oltre ad alcune zone di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia.

Il requisito della residenza in aree svantaggiate dev’essere effettivo e non apparente. Inoltre, non ha alcuna rilevanza il luogo in cui si presta l’attività lavorativa. Ad esempio, ha diritto allo sgravio il dipendente che risiede nella zona A (svantaggiata) ma lavora nella zona B (non svantaggiata).

Disparità uomo-donna

Le professioni e i settori economici caratterizzati da un’elevata disparità di genere sono quelli in cui il divario uomo-donna supera di almeno il 25% il tasso medio nazionale.

Il Ministero del lavoro comunica annualmente i comparti interessati con apposito decreto. Per l’anno corrente i settori individuati sulla base delle statistiche ISTAT relative al 2018 sono stati oggetto del Decreto del 25 novembre 2019.

In particolare, i settori in cui il tasso di disparità uomo-donna ha superato di almeno il 25% la media nazionale (pari nel 2018 a 9,3%) sono a titolo esemplificativo:

  • Agricoltura (47,3%);
  • Nel settore industria i comparti costruzioni (84,2%), acqua e gestione rifiuti (73,10%), industria estrattiva (69,60%);
  • Nel settore servizi i comparti magazinaggio (56,30%) e servizi generali della Pubblica amministrazione (30,10%).

Per quanto riguarda invece le professioni, il decreto individua tra le altre:

  • Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento (96,80%);
  • Conduttori di impianti industriali (74,40%);
  • Ingegneri, architetti e professioni assimilate (63,90%);
  • Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati (48,80%).

Bonus donne disoccupate da almeno 24 mesi

L’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi conferisce all’azienda il diritto all’agevolazione senza ulteriori condizioni. Non sono quindi richiesti il requisito della residenza in aree svantaggiate e l’occupazione in professioni o settori con elevata disparità uomo-donna.

Impiego regolarmente retribuito

Possono accedere all’agevolazione le donne che nel periodo interessato (6 o 24 mesi) non hanno svolto:

  • Lavoro subordinato, indipendentemente dal reddito percepito;
  • Lavoro parasubordinato (per intenderci le collaborazioni coordinate e continuative) da cui sia derivato un reddito non superiore a 8 mila euro;
  • Lavoro autonomo, che abbia generato un reddito non superiore a 4.800 euro.

Possono essere considerati “privi di impiego regolarmente retribuito” coloro che, pur essendo disoccupati, non si sono registrati come tali nelle liste dei Centri per l’impiego.

Come funziona il bonus donne disoccupate

L’agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% di:

  • Contributi INPS a carico del datore di lavoro;
  • Premi e contributi INAIL.

Il periodo di spettanza della misura è 18 mesi dall’assunzione in caso di stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che si riducono a 12 per le assunzioni a tempo determinato.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto prima della scadenza dei 12 mesi, l’agevolazione viene prorogata sino al 18º mese dall’assunzione.

Facciamo l’esempio di una donna assunta con l’agevolazione con contratto a tempo determinato di durata pari a 16 mesi. Alla scadenza dei 16 mesi il contratto viene trasformato a tempo indeterminato. In questo caso l’azienda avrà diritto a 12 mesi di agevolazione, non di più.

Al contrario, in caso di trasformazione avvenuta nel corso del 10º mese, l’azienda potrà godere dell’agevolazione per:

  • 10 mesi in virtù dell’assunzione a tempo determinato;
  • Fino a 18 mesi dall’assunzione a tempo determinato in virtù della trasformazione del rapporto.

Ipotizzando che l’assunzione sia avvenuta il 1º gennaio 2020 e la trasformazione il 1º novembre 2020, l’azienda avrà diritto allo sgravio fino al 30 giugno 2021.

Applicazione dello sgravio

Come anticipato sopra per l’applicazione dello sgravio non è richiesta alcuna domanda all’INPS o all’INAIL. Sarà l’azienda ad applicare l’agevolazione:

  • Mensilmente, in sede di versamento dei contributi INPS con modello F24;
  • Annualmente, in sede di versamento dei premi assicurativi dovuti all’assicurazione INAIL contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (cosiddetta “autoliquidazione”).

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento