Bonus assunzioni under 35: domanda e utilizzo estesi al 31 dicembre 2026. Le novità

La naturale scadenza al 31 dicembre 2025 slitta all’anno successivo.

Paolo Ballanti 24/12/25
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Nell’ottica di promuovere l’occupazione giovanile stabile il Decreto Legge 7 maggio 2024, numero 60 (ribattezzato DL Coesione) riconosce all’articolo 22 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani di età fino a 34 anni.

L’articolo 22 opera con riguardo agli eventi incentivati che si verificano dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Fanno eccezione i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica per i quali l’esonero agisce se l’evento si colloca dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Come anticipato dalla nostra testata, la bozza del Milleproroghe 2026 licenziata dal Consiglio dei ministri dello scorso 11 dicembre prevede l’estensione del bonus con riguardo agli eventi incentivati che si verificano fino al 31 dicembre 2026.

Tuttavia, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Milleproroghe per la successiva entrata in vigore, resta fermo il termine del 31 dicembre 2025.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Datori di lavoro beneficiari

L’esonero contributivo under 35 spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono pertanto escluse le realtà della Pubblica amministrazione.

Rapporti di lavoro incentivati

Lo sgravio (articolo 22, comma 1) si traduce nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi datoriali, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato;

effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

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Esonero maggiorato

Il comma 3 dell’articolo 22 riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei contributi datoriali nel limite massimo maggiorato di 650,00 euro mensili, a beneficio dei datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (dal 20 novembre 2025 sono ricomprese Marche e Umbria).

La misura è riservata a:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato;

effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) al 31 dicembre 2025.

Requisiti del lavoratore

Lo sgravio è riservato agli eventi incentivati che interessano soggetti che, alla data dell’evento stesso (assunzione / trasformazione), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.

Le assunzioni / trasformazioni devono riguardare lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Esonero per ventiquattro mesi

L’esonero, nelle misure sopra descritte, spetta, a decorrere dall’evento incentivato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Milleproroghe 2026 la normativa vigente riconosce l’esonero per gli eventi che si verificano entro il 31 dicembre 2025.

Questo significa che la trasformazione a tempo indeterminato del dipendente effettuata il 31 dicembre 2025 conferisce all’azienda il diritto all’esonero per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

In tal caso l’esonero opera dal 31 dicembre 2025 al 30 dicembre 2027.

Come accedere allo sgravio?

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita domanda telematica all’INPS di ammissione all’agevolazione avvalendosi del modulo di istanza online disponibile su “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”.

Esonero con domanda retroattiva
Con specifico riferimento all’esonero di cui al comma 1 (sgravio pari al 100% dei contributi datoriali con limite massimo di 500,00 euro mensili) INPS precisa (Circolare numero 90 del 12 maggio 2025) che la domanda di riconoscimento “può essere inoltrata sia per le assunzioni / trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati”.

Domanda di esonero prima dell’assunzione / trasformazione
Al contrario di quanto appena descritto, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui al comma 3 (datori di lavoro con sedi nella ZES unica) che, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può “essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Pertanto, la domanda all’INPS deve essere “presentata prima di assumere” e le “assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio”.

In queste situazioni l’Istituto:

  • Calcola l’ammontare del beneficio spettante;
  • Accantona preventivamente le risorse;
  • Invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, nonché una notifica nell’area “MyINPS” con cui invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni.

Nel suddetto periodo temporale INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav / Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione(Circolare INPS numero 90/2025).

L’Istituto precisa che il termine di dieci giorni per l’invio delle comunicazioni obbligatorie è perentorio. La sua inosservanza “determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza”.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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