Bonus affitto, cosa fare in caso di domanda respinta

Paolo Ballanti 27/01/22
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Chi si è visto respingere la domanda del Bonus affitto, il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di affitto, ha ancora la possibilità di accedervi presentando un’istanza di revisione in autotutela via PEC o raccomandata.

A chiarirlo la Risposta ad Interpello dell’Agenzia Entrate del 20 gennaio 2022 numero 38.

Affrontando il caso di un contribuente escluso dal sussidio a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata per l’invio delle domande, l’ADE ricorda la possibilità di presentare un’istanza di revisione in regime di autotutela al fine di accedere comunque alla misura.

Introdotto con il Decreto “Ristori” il contributo spetta ai locatori a fronte delle rinegoziazioni dei canoni di locazione 2021 decise dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Bonus affitto: il caso

La Risposta dell’Agenzia Entrate nasce dal caso di un appartamento con canone annuo iniziale pari a 9 mila euro, successivamente ridotto a 6.800 euro per l’anno 2020 e 7.200 euro per l’anno 2021. Il locatore ha regolarmente presentato domanda di contributo per la riduzione degli affitti.

L’istanza è stata tuttavia respinta dal momento che la procedura web proponeva “in automatico quale canone annuo ante rinegoziazione l’importo di euro 7.081 anziché di euro 9.000 e dunque anche inferiore a quello della seconda rinegoziazione”.

L’interessato ritenendo che “gli spetti il contributo atteso che il canone del contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020 è di euro 9.000 solo temporaneamente ridotto per l’anno 2020” chiede chiarimenti sulla “possibilità di presentazione dell’istanza anche con modalità cartacea”.

Bonus affitto: istanza di revisione

In considerazione di quanto appena chiarito, l’ADE sottolinea che il locatore può essere ammesso al contributo a patto che presenti all’Agenzia stessa un’istanza volta alla revisione, in regime di autotutela, dell’esito del rigetto “sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, sulla scorta di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E del 2020”.

A tal proposito, la domanda di riesame può essere inviata dal contribuente via posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia, competente in base al domicilio fiscale.

L’istanza, firmata digitalmente, dovrà contenere “tutti i dati previsti dal Provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, oltre alla documentazione probatoria la rinegoziazione del canone di locazione.

Insieme al modello, il contribuente dovrà trasmettere una nota con cui chiarisce “in modo puntuale e chiaro” i motivi dell’errore.

In alternativa rispetto all’invio a mezzo PEC, l’Agenzia ammette la trasmissione dell’istanza (debitamente sottoscritta), insieme a:

  • Copia del documento di riconoscimento;
  • Documentazione probatoria circa la rinegoziazione del canone;
  • Nota con la specificazione dell’errore;

anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scarica la risposta all’interpello n. 38

Bonus affitto: cosa dice il Decreto “Ristori”

Il Decreto Legge 28 ottobre 2020 numero 137 cosiddetto “Ristori” (convertito in Legge 176 del 18 dicembre 2020), ha previsto all’articolo 9-quater un contributo a fondo perduto per l’anno 2021 a beneficio del locatore di immobile:

  • Ad uso abitativo (tipologia contratto L1, L2 o L3);
  • Situato in un “comune ad alta tensione abitativa” (il cui elenco completo è disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti);
  • Che costituisca l’abitazione principale del locatario.

La misura, in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del “Ristori”) spetta fino al 50% della riduzione del canone, come definito nei contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, comunque nel limite massimo di spesa di cui al successivo comma 4, pari a complessivi cento milioni di euro.

Bonus affitto: il provvedimento dell’Agenzia Entrate

Il già citato articolo 9-quater del “Ristori” demandava le modalità applicative della norma ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.

Il documento in questione, datato 6 luglio 2021 e rubricato al numero 180139/2021, prevede come requisiti per accedere al contributo:

  • Locazione con decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 ed in essere alla stessa data;
  • Immobile ad uso abitativo, adibito ad abitazione principale del locatario e situato in un comune ad alta tensione abitativa;
  • Contratto di locazione oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per l’intero anno 2021 o per parte di esso;
  • Rinegoziazione comunicata all’Agenzia Entrate, tramite il modello RLI, entro il 31 dicembre 2021;
  • Rinegoziazione con decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Di conseguenza, il sussidio spetta ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato il canone di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021. Sono invece esclusi i contratti che, seppur in essere al 29 ottobre 2020 sono stati oggetto di rinegoziazioni prima del 25 dicembre 2020.

Bonus affitto: a chi spetta

Destinatari del contributo sono i locatori:

  • Persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • Persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.

Bonus affitto: domanda

L’accesso al contributo era subordinato all’invio di apposita istanza telematica da trasmettere all’Agenzia Entrate, nel periodo dal 6 luglio 2021 al 6 ottobre 2021, collegandosi al portale “agenziaentrate.gov.it – Servizi per – Comunicare”.

Sempre entro il 6 ottobre era possibile inviare eventuali istanze sostitutive di quelle già trasmesse.

Bonus affitto: calcolo del contributo

Il sussidio è determinato in misura pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021.

In presenza di più locatori nell’ambito del medesimo contratto, l’ammontare delle rinegoziazioni è attribuito a ciascuno di essi in base alla quota di possesso dell’immobile. L’importo massimo del contributo non potrà eccedere i 1.200 euro per singolo locatore.

In particolare, il provvedimento del 6 luglio 2021 prevedeva che:

  • Una volta chiuso il canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, all’interno della propria area riservata, l’importo teorico massimo del contributo;
  • In caso di risorse pubbliche incapienti rispetto all’ammontare effettivo del contributo, l’Agenzia provvede all’erogazione delle somme mediante riparto proporzionale, in base cioè al rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e i contributi richiesti dai locatori;
  • La percentuale di erogazione sarà oggetto di apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.

Con successivo provvedimento del 27 ottobre 2021 numero 291082/2021 il Direttore dell’Agenzia ha comunicato che:

  • La percentuale di erogazione del contributo è pari al 100%;
  • L’importo del sussidio che “sarà erogato a ciascun locatore è pari all’intero ammontare spettante”.

Bonus affitto: pagamento

In data successiva al 31 dicembre 2021, si legge nel provvedimento ADE del 6 luglio, l’Agenzia “effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia”. Per ogni istanza si stabilisce “l’effettivo contributo spettante” per poi procedere al pagamento del sussidio.

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo accredito sulle coordinate IBAN indicate in sede di invio della domanda, relative al conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto locatore (persona fisica o meno) che ha richiesto il sussidio.

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