Oltre ai principali interventi in materia di caro energia, pensioni anticipate, sostegno a famiglie e imprese, riduzione del cuneo fiscale in busta paga e Reddito di cittadinanza, la Manovra rappresenta anche un utile strumento per capire quali misure e aiuti, in scadenza nel 2022, non saranno riproposti il prossimo anno.
La detrazione in parola, sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, spetta se, alla data del 30 settembre 2022, siano “stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati” (articolo 119, comma 8-bis, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34).
Il buono è pari al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto nel limite massimo di valore di 60 euro per ciascun beneficiario, a fronte dell’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
C’è tempo fino al 31 dicembre prossimo per presentare domanda di bonus, a titolo personale o per conto di un minore, collegandosi al portale “bonustrasporti.lavoro.gov.it”.
Sempre per l’anno corrente, nei 3 mila euro sono ricomprese eccezionalmente le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, con riferimento ad immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengano effettivamente le relative spese.
A fronte del superamento del tetto di 3 mila euro, l’intera somma è soggetta a tassazione, sin dal primo euro.
Peraltro, gli importi erogati dal datore possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, a condizione che riguardino consumi effettuati nel 2022.
Nel plafond di 3 mila euro non rientrano comunque i buoni carburante (di cui parleremo poi) nel limite di 200 euro per dipendente (si considera solo l’eventuale eccedenza). In assenza di proroghe, nel corso del periodo d’imposta 2023 la soglia di esenzione tornerà al limite ordinario di 258,23 euro senza ricomprendere peraltro le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche.
In caso di superamento del tetto, l’intero importo è tassato regolarmente a meno che l’eccedenza non superi, insieme a beni, servizi e rimborsi di utenza, il limite di 3 mila euro.
Beni, servizi e rimborso utenze | Buoni carburante | Soggetti a tassazione | Esenti da tassazione |
3.100,00 | 100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
2.900,00 | 250,00 | / | 3.150,00 |
In base a quanto chiarito dall’Inps con la Circolare del 19 settembre 2022 numero 102, laddove la lavoratrice “fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro”.
Al tempo stesso, l’esonero contributivo spetta “anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum”.
Sempre l’Inps, attraverso il Messaggio del 9 novembre 2022 numero 4042, ha sottolineato che “
le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti)” collocate “senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti” della data di decorrenza dell’esonero, sempre a patto che la stessa si collochi entro il 31 dicembre 2022, compreso.
Se confermate le previsioni della Legge di bilancio, dovremmo quindi dire addio nel 2023 a “Quota 102”, meccanismo di accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi, riconosciuto, a domanda, ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno maturato (o matureranno) i requisiti entro il 31 dicembre 2022.
In ogni caso, è opportuno precisare che il “diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data” (articolo 14, comma 1, Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4).