Bonus 2023: quali aiuti saranno cancellati

Paolo Ballanti 28/11/22
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Con la prossima Manovra ci saranno bonus 2023? E quali aiuti saranno cancellati? Lunedì 21 novembre il Consiglio dei ministri presieduto dal premier Giorgia Meloni ha approvato il disegno di legge di bilancio 2023 contenente misure per complessivi 35 miliardi di euro.

Oltre ai principali interventi in materia di caro energia, pensioni anticipate, sostegno a famiglie e imprese, riduzione del cuneo fiscale in busta paga e Reddito di cittadinanza, la Manovra rappresenta anche un utile strumento per capire quali misure e aiuti, in scadenza nel 2022, non saranno riproposti il prossimo anno.

Analizziamo quindi in dettaglio, dal Superbonus 110% a Quota 102, quali sostegni non rivedremo nel 2023

Indice

Bonus 2023: come cambia il Superbonus

Il recente Decreto Aiuti quater (Decreto-legge 18 novembre 2022 numero 176) ha prorogato al 31 marzo 2023, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2022, il Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari.

La detrazione in parola, sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, spetta se, alla data del 30 settembre 2022, siano “stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati” (articolo 119, comma 8-bis, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34). 

Bonus 2023: eliminazione barriere architettoniche

Si potrà applicare alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, la detrazione del 75% riconosciuta per gli interventi su edifici già esistenti, volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione in parola, ripartibile in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o singole unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40 mila euro, per gli edifici composti da due ad otto unità immobiliari;
  • 30 mila euro, per gli edifici con più di otto unità immobiliari.

Bonus 2023: bonus trasporti

Introdotto dal Decreto “Aiuti” (Decreto – legge 17 maggio 2022 numero 50, convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91) il cosiddetto “Bonus trasporti” è diretto alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.

Il buono è pari al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto nel limite massimo di valore di 60 euro per ciascun beneficiario, a fronte dell’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

C’è tempo fino al 31 dicembre prossimo per presentare domanda di bonus, a titolo personale o per conto di un minore, collegandosi al portale “bonustrasporti.lavoro.gov.it”.

Bonus 2023: bonus bollette fino a 3mila euro

Il recente Decreto Aiuti quater (Decreto – legge 18 novembre 2022 numero 176) ha innalzato a 3 mila euro la soglia entro la quale non concorrono a formare il reddito ai fini Inps ed Irpef il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, con riferimento al periodo d’imposta 2022 (per il principio cosiddetto di “cassa allargato”, il limite agisce fino al 12 gennaio 2023).

Sempre per l’anno corrente, nei 3 mila euro sono ricomprese eccezionalmente le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, con riferimento ad immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengano effettivamente le relative spese.

A fronte del superamento del tetto di 3 mila euro, l’intera somma è soggetta a tassazione, sin dal primo euro.
Peraltro, gli importi erogati dal datore possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, a condizione che riguardino consumi effettuati nel 2022.

Nel plafond di 3 mila euro non rientrano comunque i buoni carburante (di cui parleremo poi) nel limite di 200 euro per dipendente (si considera solo l’eventuale eccedenza). In assenza di proroghe, nel corso del periodo d’imposta 2023 la soglia di esenzione tornerà al limite ordinario di 258,23 euro senza ricomprendere peraltro le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche.

Bonus 2023: buoni carburante

Il Decreto-legge 21 marzo 2022 numero 21, ha disposto che per il solo anno 2022 (esteso al 12 gennaio 2023 per il principio di “cassa allargato”) non concorrono a formare il reddito i buoni carburante e simili, da utilizzare per rifornimenti di benzina, gasolio, GPL e metano, nonché per la ricarica di veicoli elettrici, concessi a dipendenti (anche singoli) di datori di lavoro privati, nei limiti di 200 euro.

In caso di superamento del tetto, l’intero importo è tassato regolarmente a meno che l’eccedenza non superi, insieme a beni, servizi e rimborsi di utenza, il limite di 3 mila euro.

Beni, servizi e rimborso utenzeBuoni carburanteSoggetti a tassazioneEsenti da tassazione
3.100,00100,003.100,00100,00
2.900,00250,00/3.150,00

Bonus 2023: rientro lavoratrici madri

Le lavoratrici che rientrano sul posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022, dopo un periodo di assenza in congedo obbligatorio di maternità, potranno ottenere una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a loro carico. Lo sgravio opera per un massimo di dodici mesi, decorrenti dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro al lavoro. 

In base a quanto chiarito dall’Inps con la Circolare del 19 settembre 2022 numero 102, laddove la lavoratrice “fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro”.

Al tempo stesso, l’esonero contributivo spetta “anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum”.

Sempre l’Inps, attraverso il Messaggio del 9 novembre 2022 numero 4042, ha sottolineato che “
le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti)” collocate “senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti” della data di decorrenza dell’esonero, sempre a patto che la stessa si collochi entro il 31 dicembre 2022, compreso.

Bonus 2023: addio Quota 102

Stando alla bozza della Manovra 2023, il prossimo anno debutterà il meccanismo di pensione anticipata cosiddetto “Quota 103”. In sostanza potranno ottenere il diritto al trattamento pensionistico quanti avranno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto in questione, conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Se confermate le previsioni della Legge di bilancio, dovremmo quindi dire addio nel 2023 a “Quota 102”, meccanismo di accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi, riconosciuto, a domanda, ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno maturato (o matureranno) i requisiti entro il 31 dicembre 2022.
In ogni caso, è opportuno precisare che il “diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data” (articolo 14, comma 1, Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4).

Paolo Ballanti

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