Alla base della decisione – si legge nel decreto – il fatto che l’indennità una tantum sia una misura universale di sostegno al reddito, diretta a contrastare gli effetti economici della crisi energetica nazionale. Si è inoltre valutata l’apertura della partita Iva come un requisito non necessario al fine della identificazione del lavoratore quale autonomo o professionista.
Da qui la decisione di licenziare un nuovo decreto ministeriale che modifica il precedente provvedimento del 19 agosto 2022 in cui la partita Iva attiva era uno dei requisiti essenziali per ottenere il bonus 200 euro.
La novità, peraltro, impatta anche sull’erogazione dell’aumento dell’indennità di 150 euro, deciso dal Decreto Aiuti-ter per quanti rispettano determinati limiti di reddito. A questo punto, arrivata la firma del decreto interministeriale, autonomi e professionisti senza partita Iva potranno richiedere il bonus? Analizziamo la questione in dettaglio.
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Il fondo in questione, creato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2022, ha l’obiettivo di sostenere l’erogazione del sussidio economico citato, a beneficio di:
Al suddetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell’indennità una tantum.
A norma dell’articolo 2 l’indennità spetta a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.
I beneficiari devono peraltro, entro il 18 maggio 2022:
Sono comunque esclusi dal computo:
Al pari delle altre categorie beneficiarie, anche per autonomi e professionisti l’indennità una tantum ammonta a 200 euro ed è corrisposta previa domanda, trasmessa all’Inps o agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.
L’indennità percepita non costituisce reddito ai fini fiscali né tantomeno per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. La somma non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e spetta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’interessato presenta domanda all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso.
Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali Inps e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dev’essere trasmessa esclusivamente all’Inps.
La domanda dev’essere corredata dalla dichiarazione dell’interessato, rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, sotto la propria responsabilità:
Il provvedimento introduce all’interno del Decreto ministeriale del 19 agosto 2022 citato, l’articolo 2-bis con cui si dispone che l’indennità “è riconosciuta, alle medesime condizioni, anche ai soggetti beneficiari non titolari di partita iva”.
Naturalmente i soggetti in parola devono essere iscritti alle gestioni previdenziali Inps o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
A quel punto mancheranno all’appello soltanto le istruzioni da parte dell’Inps e dei singoli enti di previdenza su modalità e tempistiche per presentare le domande.
Una volta chiarite le procedure di richiesta e liquidazione del bonus, lo stesso spetterà ad autonomi e professionisti senza partita Iva, comprensivo dell’aumento di 150 euro, in presenza naturalmente dei requisiti di reddito citati.