Confusione
In realtà, ci sono diverse problematiche e particolarità attorno a questo bollo auto storiche che, ad esempio, in Lombardia i possessori di un’auto ultraventennale non pagano: “si tratta di una semplice conferma – ha detto l’assessore regionale all’Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia, Massimo Garavaglia – di un’altra promessa mantenuta verso i cittadini lombardi, anzi di una promessa semplicemente confermata, ovvero che, da noi, le auto iscritte nei registri storici non pagano il bollo“.
Ma la domanda è: essendo una tassa di proprietà e non di circolazione, perché in questo caso decide la regione che non dovrebbe avere giurisdizione come anche stabilito dal MEF con risoluzione delle Finanze n. 4/DF dell’1/4/2015?
Altre Regioni hanno invece approfittato della Legge di stabilità 2015, reintroducendo il bollo anche sulle vecchie auto per fare cassa. La situazione è questa:
- in Umbria, Valle d’Aosta, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Abruzzo, Calabria, Friuli V.G. Lazio, Liguria e Sardegna il bollo auto storiche 20-30 si paga;
- in Puglia e Sicilia si sta pensando di ripristinare l’esenzione per le auto storiche in maniera ‘indiretta’: ad esempio in Puglia si studia un disegno di legge secondo il quale il proprietario di un veicolo con età compresa tra i 20 e i 29 anni pagherà regolarmente la tassa, ma riceverà, per l’anno prossimo, un bonus che sconter l’importo corrisposto;
- in Lombardia e Veneto sono state mantenute le esenzioni;
- in Basilicata, Piemonte e Toscana non è stata presa alcuna decisione in merito.
Poi ci sono i casi limite: in Campania, ad esempio, l’esenzione dal bollo auto storiche scatta anche per quelle dai 20 ai 29 anni iscritte al registro storico corrispondente (ASI per le auto, FMI per le moto), ma anche che nel contempo tutti gli uffici ACI sostengono, come da Legge di Stabilità , che il bollo debba essere pagato da tutte le auto con meno di 30 anni. In Emilia Romagna invece si paga, ma in maniera ridotta (non si sa in base a cosa).
Cosa dice la legge (delibera del MEF)
Secondo la delibera:
- la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione (Corte Cost. sent. 296/2003; 311/2003; 455/2005; 451/2007);
- la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato, in materia di sistema tributario di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, (Corte Cost. sentenze 97/2013; 26/2014);
- le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
In virtù di quanto sopra, la regione:
- a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
- b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del dlgs 504/92 (tra il 90 ed il 110% degli importi vigenti nell’anno precedente);
- c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale (Corte Cost. sentenza 288/2012).
Sviluppi futuri
Tutti aspettano come si pronuncerà – e se lo farà , perchè il rinvio è molto probabile – e il Parlamento. Quello che è insindacabile, oggi, è che se non cambierà qualcosa alle auto di età compresa tra i 20 e i 29 anni, anche se iscritte all’ASI, il bollo si pagherà. Se non pagate, indipendentemente dalla regione di appartenenza, così come per qualsiasi altra tassa di proprietà, una volta ricevuta la missiva e non regolato il pagamento ci penserà Equitalia…
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