Questo è quello che si sarà chiesto il professionista e che ha trovato soluzione nella pronuncia della Cassazione a sezione unite n. 15429 del 7 luglio 2014.
Occorre precisare che il potere disciplinare trova fondamento nell’art 38 legge forense inteso come quel potere-dovere dei Consigli professionali di vigilare affinchè gli avvocati adempiano il loro mandato con lealtà, onore, probità e diligenza e si comportino in ogni circostanza della vita anche fuori dall’ambito strettamente professionale in maniera decorosa e dignitosa e, come potere- dovere di sanzionare, le relative mancanze.
Sanzioni che possono avere natura formale in cui si deplora il comportamento ma che non incidono sull’ esercizio dell’ attività (avvertimento e censura) e sanzioni sostanziali che impediscono in via temporanea o definitiva, l’ esercizio dell’ attività (sospensioni, cancellazione dall’ albo, radiazione dall’ albo).
Tanto premesso, il caso in esame, riguardava un avvocato del foro di Lucca che dopo aver subito una sanzione disciplinare del consiglio dell’ ordine di appartenenza impugnava il provvedimento in i grado.
Il tribunale gli riconosceva efficacia sospensiva dell’impugnativa contro la sanzione disciplinare, e ne denunciava ” l’irragionevolezza ed eccessività della sanzione inflittagli, assumendo che per l’ imputabilità di un’ infrazione disciplinare e’ necessaria la volontarietà dell’ atto deontologicamente scorretto”.
In seguito a tale decisione il ricorrente continuava in buona fede l’attività difensiva successivamente censurata dalla suprema corte che confermava l’adeguatezza della sanzione per vari ordini di motivi:
1) l’avvocato privo dello ius postulandi non poteva stare in giudizio personalmente perché sospeso e tutti gli atti erano da considerarsi nulli.
2) il comportamento del professionista comportava un grave pregiudizio all’ ordine forense inteso come dignità e decoro della professione forense.
3) la mancata conoscenza delle norme deontologiche costituiva un aggravante della violazione contestata.
La ratio di tale decisione andava ricercata nella tutela della dignità ed il decoro dell’ immagine professionale obiettivo non sempre realizzabile in quanto lasciato all’operato del singolo professionista.
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