Automobilista che rifiuta l’alcoltest? No all’aggravante

Redazione 13/01/16
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di Avv. Gaia Li Causi

Al conducente che ha causato un incidente e che si oppone all’alcoltest può essere applicata l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada?

Questa la questione rimessa, con ordinanza del 9 aprile 2015 , dalla Quarta Sezione Penale, alle Sezioni Unite.

La vicenda traeva origine da una sentenza resa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata con cui  disponeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale.

Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica lamentando come, nel caso di omessa applicazione della circostanza aggravante nel caso di rifiuto da parte dell’automobilista di sottoporsi all’alcoltest, si sarebbe finiti col riconoscere all’autore del fatto una ingiusta premialità.

Della questione venivano investite le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 46625/2015, ponevano fine all’acceso contrasto giurisprudenziale sussistente in materia, affermando come “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza”.

A sostegno dell’affermazione di tale principio i giudici della Suprema Corte hanno portato ragioni di ordine sia sistematico che testuale.

Sotto il primo profilo, evidenziano come l’art. 186, comma 7 del Codice della Strada richiami, ai fini del trattamento sanzionatorio, espressamente solo il comma 2 lett. c) dell’art. 186, e non quelle di cui al comma 2 bis.

Ma ciò che maggiormente rileva secondo i giudici è il dato testuale che emerge dal confronto tra il dettato di cui all’art. 186 comma 2 bis e quello di cui al comma 7. Nel primo caso, infatti, si fa esplicito  riferimento al conducente in stato di ebbrezza: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. Diversamente accade nell’ipotesi disciplinata dal 7 comma, ove si fa esclusivo riferimento al conducente che omette di sottoporsi all’alcoltest: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3,4, e 5 il conducente…”.

Pertanto, come già in precedenza sostenuto in diverse pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione (si veda Cassazione Penale, sezione 4, sentenza n. 51731 del 10 luglio 2014; Cassazione Penale, sezione 4, sentenza n. 35553 del 25 agosto 2015), con la sentenza in commento i giudici della Suprema Corte ribadiscono ed affermano in via definitiva come “Dal confronto tra le norme richiamate emerge, invece, in maniera evidente, la diversità ontologica tra il concetto di ‘conducente in stato di ebbrezza’, che è elemento costitutivo dell’aggravante, e quello di ‘conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di tale stato’. In quest’ultimo caso, infatti, è implicita la mancanza (almeno nel momento perfezionativo del reato) di un accertamento dello stato di ebbrezza e, dunque, del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come ‘conducente in stato di ebbrezza’ (come tale al contempo passibile di incorrere nell’aggravante descritta ove abbia provocato un incidente), essendo per l’appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento”. 

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