Autocomplete, Google suggest: non c’è diffamazione

Ius On line 27/04/12

Tribunale di Pinerolo, ord. 2 maggio 2012

Parti: X c. Google Inc.


FATTO

La vicenda ha ad oggetto il servizio autocomplete (anche noto come suggest), offerto dal motore di ricerca Google, che consente agli utenti di comporre le prime lettere di una parola e visualizzare un elenco di possibili suggerimenti per completare la loro ricerca.

Nel caso di specie, scrivendo il nome del ricorrente, comparivano nella stringa di ricerca le parole “arrestato” e “indagato”.

Lo stesso inviava allora una diffida a Google Inc., chiedendo la rimozione di tale associazione, ritenuta diffamatoria, lesiva della propria reputazione ed infondata, attesa l’assenza di alcun contenuto in internet dal quale potesse evincersi il suo coinvolgimento in vicende giudiziarie.

La società convenuta, per contro, osservava che il funzionamento di autocomplete sarebbe automatico, “in forza di un algoritmo che tiene conto delle più diffuse ricerche effettuate di recente sul web”.

Google, nelle proprie difese, eccepiva altresì il proprio ruolo di intermediario di internet e che, conformemente alla disciplina del D. Lgs. 70/2003, non sarebbe tenuta ad alcun obbligo di vigilanza e sarebbe obbligata ad attivarsi per rimuovere un determinato contenuto solo a seguito di un ordine dell’autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente.

DECISIONE

L’ordinanza accoglie le difese di Google, statuendo che l’associazione di determinate parole non sarebbe diffamatoria, limitandosi a “rendere noto […] che un certo numero di fruitori di internet si interroghi sul fatto se il ricorrente sia o meno stato coinvolto in vicende penali e voglia verificare se nel Web vi siano informazioni al proposito”.

Nello specifico, la decisione del tribunale piemontese rileva che gli epiteti in questione (arrestato e indagato) non sarebbero per loro natura offensivi: l’eventuale associazione ad un determinato soggetto non ne andrebbe quindi a ledere la reputazione. Difatti – si afferma nell’ordinanza – il sistema autocomplete non indicherebbe altro “se non che un certo numero di utenti ha in tempi recenti interrogato il motore di ricerca per sapere se X fosse (o  fosse stato) indagato oppure arrestato. Il riferimento, in termini di mera ricerca di informazioni, all’eventuale coinvolgimento di una persona in indagini penali, tuttavia, non è di per sé diffamatorio”.

Interessante appare anche un’ulteriore precisazione: l’associazione automatica generata dagli algoritmi utilizzati da Google “non è un’affermazione, dovendo piuttosto essere paragonata – tenendo conto delle finalità della funzione – ad una domanda”.

Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione dell’elemento soggettivo, per un delitto punito a titolo di dolo, non essendo provato che Google o gli utenti abbiano voluto ledere la reputazione del ricorrente.

In ogni caso, anche la consultazione delle pagine web indicizzate escluderebbe la sussistenza di una fattispecie illecita: l’ordinanza correttamente afferma che “anche per gli utenti internet meno informati non v’è possibilità di cadere in equivoco, posto che l’esito delle ricerche che siano effettuate con la combinazione dei termini  in esame per mezzo dello stesso motore di ricerca parta chiaramente – ed immediatamente – ad escludere che X risulti essere stato indagato o arrestato”.

Infine, l’ordinanza fa chiarezza anche sotto il profilo della disciplina applicabile al caso. L’attività svolta da Google, infatti, dovrebbe essere ricondotta alla nozione di mera intermediazione tecnica: “la società resistente si limita a svolgere con neutralità un mero servizio ISP, che, ad avviso del Tribunale, rientra nella disciplina di cui agli artt. 14 ss. d.lgs. 70/2003 – in particolare di quella di hosting delineata nell’art. 16 d.lgs. 70/2003 – anche in relazione alla memorizzazione dei termini di ricerca utilizzati dai destinatari del servizio ed alla loro riproposizione per agevolare le ricerche di altri destinatari con il sistema Autocomplete”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Ius On line

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