Auto con targa estera: cosa si rischia, le novità

Redazione 12/10/15
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In Italia sono sempre più assidui gli sforzi delle Forze dell’Ordine per contrastare il fenomeno delle auto guidate da italiani ma re-immatricolate all’estero. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è quello rinvenuto nel torinese dove gli agenti si sono imbattuti in un imprenditore italiano che aveva accumulato decine e decine di multe mai pagate grazie alla re-immatricolazione della propria auto in Romania.

Era proprio la Romania, infatti, il Paese prescelto per questa sorta di contraffazioni, ora tuttavia sembra aver perso il podio a favore della Bulgaria. La ragione? In questo Stato, oltre ai premi assicurativi che sono molto bassi, non è previsto il pagamento del bollo. Per immatricolare un’auto all’estero, ovviamente, si necessita di un soggetto che risiede in quel Paese; i furbetti delle targhe tuttavia sembrano aggirare questo ostacolo grazie all’esercito di prestanome che mettono a disposizione, dietro a miseri compensi,  le proprie generalità.

Attenzione, però alle conseguenze. Oltre al fatto che si finisce con l’approdare nel terreno della truffa ai danni dello Stato scadendo inevitabilmente nel penale, in caso di incidente, ad esempio, se l’assicurazione non paga e vi sono dei feriti il proprietario è chiamato a risarcire di tasca propria interamente i danni, i quali, nel caso di incidenti gravi, raggiungono cifre davvero esose (anche oltre il milione di euro).

Ogni auto reimmatricolata all’estero, inoltre, pesa (e non poco) sulle spalle della collettività in quanto si evade il pagamento del bollo, oltre alle multe mai pagate. Se un italiano non provvede al pagamento di una contravvenzione in Italia va incontro al fermo amministrativo del veicolo, a cui si può risale tramite il Pra, al quale possono poi andare dietro provvedimenti più severi fino a giungere al pignoramento dei beni.

Se, al contrario, si tratta di uno straniero o di un’auto re-immatricolata all’estero lo Stato è quasi del tutto impotente in quanto il “fermo amministrativo per stranieri” è una disposizione che non sussiste. Altri Paese hanno deciso di equiparare il mancato pagamento della multa ad un reato penale; la Svizzera, ad esempio,  ha programmato un vero e proprio database comprensivo di tutti i numeri di targa e dei dati anagrafici dei multati.

In tema di veicoli immatricolati all’estero, ancorché circolanti in Italia, è stato recentemente chiarito come l’art. 94, comma 4-bis, del C.d.S. non vi sia applicabile. La norma, come previsto dalla circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, “prevede l’obbligo di comunicare da parte dell’avente causa (ovvero, dal dante causa, su delega dell’avente causa) al DTT, al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, entro 30 giorni dal loro verificarsi, gli atti da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso”.

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