Un aumento di 100 euro lordi dei minimi retributivi nel biennio 2025-2026 per un dipendente del comparto metalmeccanici, inquadrato al quinto livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unionmeccanica Confapi, dal 1° settembre.
Questo il risultato dell’ipotesi di accordo economico siglata il 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica-Confapi e le sigle sindacali FIM, FIOM e UIL nell’ambito delle negoziazioni per il rinnovo del CCNL sottoscritto in data 26 maggio 2021 e scaduto lo scorso 31 dicembre.
Con la sottoscrizione dell’accordo economico, si legge nel documento, le parti “hanno di fatto e concretamente riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL” dandosi “reciproci affidamenti che a partire dal mese di settembre 2025 verrà ripresa la discussione rispetto alla Piattaforma presentata da FIM, FIOM e UILM per giungere al rinnovo” del contratto collettivo.
A questo punto le organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, attraverso assemblee e un voto segreto da realizzarsi entro il prossimo mese di settembre.
L’intesa economica si intende validata se la maggiorazione semplice dei dipendenti coinvolti si esprimerà a favore.
Vediamo in dettaglio gli aumenti da settembre per il comparto metalmeccanici.
Indice
A chi vanno gli aumenti?
L’accordo economico interessa i dipendenti cui si applica il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, siglato il 26 maggio 2021 e in vigore dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2024.
Cosa prevede l’accordo economico?
L’intesa del 24 luglio 2025 stabilisce l’aumento dei minimi retributivi in tre momenti:
- 1° giugno 2025 (aumento già corrisposto);
- 1° settembre 2025;
- 1° giugno 2026.
L’aumento complessivo (inclusa la rivalutazione IPCA) per il biennio 2025-2026 sarà pari a 100 euro lordi, prendendo a riferimento un livello 5°, di cui:
- 27,90 euro (già corrisposti) dal 1° giugno 2025;
- 22,10 euro dal 1° settembre 2025;
- 50,00 euro dal 1° giugno 2026.
L’accordo del 24 luglio ritocca unicamente i minimi retributivi mentre non modifica la disciplina su mensilità aggiuntive, premio di risultato, elemento perequativo, indennità di cassa, reperibilità, trasferta, alta montagna e sottosuolo, disagiata sede.
I nuovi minimi retributivi per il comparto metalmeccanici
Ecco di seguito descritti in tabella gli aumenti contrattuali suddivisi per livello:
Livello | Minimi retributivi al 31/12/2024 (in euro) | Aumento 01/06/2025 (in euro) | Aumento 01/09/2025 (in euro) | Aumento 01/06/2026 (in euro) |
1 | 1.566,94 | 20,37 | 16,14 | 36,51 |
2 | 1.730,47 | 22,50 | 17,82 | 40,32 |
3 | 1.920,00 | 24,96 | 19,77 | 44,74 |
4 | 2.003,23 | 26,04 | 20,63 | 46,68 |
5 | 2.145,87 | 27,90 | 22,10 | 50,00 |
6 | 2.300,75 | 29,91 | 23,70 | 53,61 |
7 | 2.468,33 | 32,09 | 25,42 | 57,51 |
8 – 8Q | 2.684,27 | 34,90 | 27,65 | 62,55 |
9 – 9Q | 2.985,18 | 38,81 | 30,74 | 69,56 |
Per effetto delle tranches di aumento in tabella si riportano i nuovi minimi retributivi:
Livello | Minimi retributivi al 31/12/2024 (in euro) | Minimi dal 01/06/2025 (in euro) | Minimi dal 01/09/2025 (in euro) | Minimi dal 01/06/2026 (in euro) |
1 | 1.566,94 | 1.587,31 | 1.603,45 | 1.639,96 |
2 | 1.730,47 | 1.752,97 | 1.770,79 | 1.811,11 |
3 | 1.920,00 | 1.944,96 | 1.964,74 | 2.009,48 |
4 | 2.003,23 | 2.029,27 | 2.049,91 | 2.096,58 |
5 | 2.145,87 | 2.173,77 | 2.195,87 | 2.245,87 |
6 | 2.300,75 | 2.330,66 | 2.354,36 | 2.407,97 |
7 | 2.468,33 | 2.500,42 | 2.525,84 | 2.583,36 |
8 – 8Q | 2.684,27 | 2.719,17 | 2.746,82 | 2.809,37 |
9 – 9Q | 2.985,18 | 3.023,99 | 3.054,74 | 3.124,30 |
Gli aumenti economici hanno effetto sul calcolo di altri istituti contrattuali e legali. Si pensi, tra gli altri, alla determinazione di:
- compensi per festività, ferie e permessi;
- indennità economiche a carico di INPS ed INAIL per eventi di malattia, maternità, permessi ed altre assenze tutelate;
- mensilità aggiuntive.
Le mensilità aggiuntive
Il CCNL riconosce una tredicesima mensilità, liquidata alla Vigilia di Natale e pari ad una mensilità (ragguagliata a 173 ore) dell’intera retribuzione globale di fatto.
Il diritto alla tredicesima matura per ogni mese in forza in azienda nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
A tal proposito, le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono equiparate ad un mese. Al contrario, le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non sono utili per la maturazione del diritto alla tredicesima.
Elemento perequativo
I dipendenti privi di superminimi collettivi o individuali, dipendenti da aziende dove non operano forme di contrattazione integrativa con contenuti economici, hanno diritto ad un elemento perequativo liquidato con la retribuzione del mese di giugno.
L’elemento perequativo si attesta a 485 euro per i lavoratori in forza al 1° giugno dello stesso anno, che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da voci stabilite dal contratto nazionale di categoria.
Premi di risultato
Il CCNL consente l’istituzione di un premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Gli importi erogabili sono calcolati con riguardo ai risultati conseguiti e comunicati alle RSU entro il mese di luglio dell’anno successivo quello cui si riferiscono i risultati. Hanno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza a tale data.
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Foto copertina: istock/Blue Planet Studio