Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo Settore

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Le associazioni di promozione sociale – APS – ai sensi dell’ art. 35 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) sono Enti del  Terzo Settore (ETS) costituiti sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni  di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del predetto decreto, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati e devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( R.U.N.T.S.).  

La APS esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale, attualmente 26 ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sono le attività tipiche del settore del non profit: interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni  socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali al terzo settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, rinserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie, agricoltura sociale, attività sportive, beneficienza, promozione della legalità  e pace, promozione diritti umani, adozioni internazionali , protezione civile, riqualificazione beni pubblici.

Potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le associazioni di promozione sociale sono costituite mediante atto costitutivostatuto nel quale devono essere indicati tutti i requisiti necessari affinché un’associazione possa qualificarsi APS, quali:

  • l’assenza di fini di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,
  • il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
  • l’obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate per lo svolgimento delle attività statutarie;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Le APS devono avvalersi prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; possono assumere, solo quando sia necessaro per lo svolgimento delle proprie finalità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati, i quali, in tal caso, non potranno assumere la qualifica di volontario. I lavoratori impiegati non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le associazioni di promozione sociale, qualora svolgano le attività di interesse generale con modalità di natura non commerciale, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli Enti del Terzo settore e dello specifico regime fiscale previsto per le APS dagli artt.85 ed 86 del Codice del Terzo Settore. 

In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali:

  • esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
  • decommercializzazione dell’attività svolta nei confronti degli associati familiari e conviventi
  • le quote ed i contributi erogati alle APS non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
  • le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del  per cento del reddito dichiarato;
  • agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale;
  • riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale;
  • I redditi degli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali sono esenti dall’IRES.

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