Le assemblee speciali

Ezio Tartaglia 13/11/14
Scarica PDF Stampa
Nella società per azioni , come si sa, le decisioni dei soci vengono prese con il metodo assembleare, ossia mediante la riunione di assemblee, che sono ordinarie o straordinarie secondo la  rilevanza delle materie trattate ed i relativi quorum.

In base all’articolo 2376 c.c. nella società per azioni operano anche le assemblee speciali.

Prima di illustrare il funzionamento di queste, riteniamo utile accennare alla possibilità di creazione di azioni speciali.

Le azioni generalmente sono quelle ordinarie, ovvero quelle dotate di diritti patrimoniali e diritti amministrativi (principalmente quello di voto). In base all’articolo 2348, comma 2, c.c. si possono costruire azioni con un contenuto differente ed anche poziore rispetto a quello delle azioni ordinarie (salvi i limiti di cui agli articoli 2247 e 2265 c.c.) : ad esempio, tali azioni possono essere postergate nella ripartizione delle perdite di esercizio. In particolare, in base all’articolo 2351,comma 2, c.c. si possono  creare azioni prive di diritto di voto, o con diritto di voto limitato a determinate materie, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di specifici eventi (classico è quello in relazione al lancio di un’OPA) e per tali tipologie di azioni la legge richiede che l’insieme delle stesse non superi il 50% del capitale sociale ( allorquando tale soglia viene superata per circostanze sopravvenute, sorge l’obbligo di ricostituirla mediante emissione di nuove azioni ordinarie o anche conversione di quelle a voto limitato o escluso). Il medesimo articolo 2351, ma al comma 4, prevede l’emissione di azioni a voto plurimo, prima vietate.

Ebbene, le varie tipologie di azioni costruite in base all’articolo 2348 ed, in particolare, all’articolo 2351 c.c. possono costituire delle specifiche categorie di azioni, all’interno di ognuna delle quali ogni azione è eguale all’altra ai fini dei diritti. Per i titolari di azioni rientranti in ogni specifica categoria il codice ha previsto la loro partecipazione alle cosiddette assemblee speciali (a mente del su citato articolo 2376 c.c.).

Quale funzione hanno queste assemblee? La funzione precipua è quella di decidere con criterio maggioritario in merito alle delibere che sono prese dall’assemblea dei soci (ovviamente quella in sede straordinaria) e che recano pregiudizio ai diritti delle azioni speciali. La nozione di pregiudizio viene intesa in senso ampio, ed anche indiretto (secondo taluni autori).

Quindi, se l’assemblea dei soci assume una decisione che reca pregiudizio ai diritti delle azionisti, riuniti in assemblea speciale, tale decisione non è efficace, se non ottiene l’approvazione dell’assemblea speciale, e se tale approvazione non viene concessa da detta assemblea, la decisione dell’assemblea dei soci decade. Qualora la decisione dell’assemblea dei soci venga eseguita senza la richiesta di approvazione dell’assemblea speciale, essa è oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 2377 c.c. e può essere annullata.

Dicevamo che l’approvazione dell’assemblea speciale ha luogo con criterio maggioritario, nel senso che la decisione presa in tale sede vincola ai fini di un’eventuale azione personale il singolo azionista. Il ricorso all’assemblea speciale evita, quindi, il moltiplicarsi di azioni individuali dei titolari di azioni speciali contro le decisioni dell’assemblea dei titolari di azioni ordinarie. Il funzionamento dell’assemblea speciale segue le regole dell’assemblea straordinaria anche ai fini dei quorum. Vengono, inoltre, replicate le norme in materia di impugnazione previste ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c. con la precisazione che la quota di capitale (5%) richiesta per l’impugnazione delle delibere da parte dei soci va riferita al possesso delle azioni all’interno della singola categoria.

Possono costituire assemblee speciali ai sensi dell’articolo 2376 c.c. anche i titolari di strumenti finanziari (ex artt. 2346,u.c., e 2349,comma 2,c.c.), dotati di diritto di voto, esercitabile su determinate materie, come è noto, e non nell’ambito dell’assemblea generale, in quanto in tale fattispecie la posizione del possessore di strumenti finanziari verrebbe equiparata a quella del socio.

Assimilabile all’assemblea speciale ex articolo 2376 c.c. è quella degli obbligazionisti di cui all’ articolo 2415 c.c.  con una somma di competenze maggiore.  Segue le regole dell’assemblea degli obbligazionisti quella speciale di cui all’articolo 2447 octies c.c., formata dai titolari di strumenti finanziari relativi ai patrimoni destinati.

 

 

Ezio Tartaglia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento