Assegno unico figli disabili, arrivano gli aumenti: i nuovi importi

Paolo Ballanti 06/10/22
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Arrivano i chiarimenti Inps sulle modifiche introdotte dal Decreto-legge 73/2022 per l’Assegno Unico figli disabili. L’Assegno unico universale (AUU) è stato introdotto a norma del Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, dal 1° marzo scorso, con l’obiettivo di riordinare, potenziare e razionalizzare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli.

Erogato in una somma base mensile parametrata all’Isee, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, l’Assegno è corrisposto direttamente dall’Inps dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo, previa domanda, ai genitori con figli minori a carico. La prestazione è altresì estesa a:

  • Maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza di una serie tassativa di condizioni, descritte all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo numero 230/2021;
  • Figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

Nell’ottica di modificare alcuni aspetti dell’Assegno unico, in particolare per assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari orfanili o con figli con disabilità, il legislatore è intervenuto con il Decreto-legge 21 giugno 2022 numero 73 (convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2022 numero 122).

Ai sensi dell’articolo 38 “Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico” del citato D.L., la maggior parte dei correttivi all’Assegno, agiscono eccezionalmente per la sola annualità 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.  Sulle novità normative e la loro applicazione pratica è arrivato il commento dell’Inps, contenuto nel Messaggio del 27 settembre 2022 numero 3518. Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Assegno Unico figli disabili: nuclei familiari orfanili

Tra le novità introdotte dal Decreto numero 73 figura l’estensione dell’Assegno unico ai nuclei familiari orfanili. La prestazione (articolo 2, comma 1, lettera c-bis) spetta per ogni orfano maggiorenne a patto che:

  • Sia titolare di pensione ai superstiti;
  • Gli sia stata riconosciuta una disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge numero 104/1992.

Scarica il Messaggio Inps numero 3518 in pdf

Assegno Unico figli disabili: maggiorazioni

In conseguenza delle modifiche di cui all’articolo 38, per la sola annualità di AUU corrente (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023):

  • Nulla cambia per i figli (disabili e non) con età fino a diciotto anni;
  • Per i figli disabili nella fascia di età 18 – 20 anni per i quali, inizialmente, l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (in presenza di Isee fino a 15 mila euro), cui si sommavano 80 euro (a prescindere dall’Isee) a titolo di maggiorazione per disabilità, l’assegno e le maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
  • Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, destinatari in un primo tempo dell’assegno nella misura massima di 85 euro, l’ammontare dell’AUU è equiparato a quello dei minorenni.

Di conseguenza, in applicazione dei nuovi importi introdotti dal Decreto numero 73, nel periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023 i figli disabili riceveranno un assegno pari ad un massimo di 175 euro mensili, in presenza di Isee fino a 15 mila euro.  All’importo citato si aggiungeranno, a titolo di maggiorazione e per i figli fino a 21 anni di età, un importo massimo di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

La distinzione inizialmente prevista (in vigore prima delle modifiche operate dal Decreto numero 73/2022) tra figli disabili minorenni, figli disabili di età tra 18 e 20 anni ed infine figli disabili di età pari o superiore a 21 anni “tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023”.Ecco una tabella sintetica di come cambia per il solo periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023 l’Assegno unico per i figli disabili:

PrestazioneImporto (mensile) ai sensi del Decreto legislativo numero 230/2021 (valido dal 1° marzo 2023)Importo (mensile) ai sensi del Decreto – legge numero 73/2022 (valido per la sola annualità 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro)175 euro + maggiorazione di 85 euro per disabilità media / 95 euro per disabilità grave / 105 euro in caso di non autosufficienzaNessuna variazione
Assegno e maggiorazione figli disabili fascia 18 – 20 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro)85 euro + maggiorazione 80 euro175 euro + maggiorazione di 85 euro per disabilità media / 95 euro per disabilità grave / 105 euro in caso di non autosufficienza
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (Isee pari o inferiore a 15 mila euro)85 euro175 euro

Assegno Unico figli disabili: maggiorazione transitoria

L’articolo 5 del Decreto legislativo numero 230/2021 prevede (comma 1) al fine di “consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività”, per le prime tre annualità, una maggiorazione transitoria, su base mensile, a coloro che:

  • Appartengono ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 25 mila euro;
  • Hanno effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’Assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del Decreto – legge numero 69/1988, in presenza di figli minori da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

A seguito della modifica introdotta dal Decreto – legge numero 73/2022 il comma 9-bis riconosce, per l’anno 2022, un incremento della maggiorazione in parola pari a 120 euro mensili, per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità.

Di conseguenza, dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 l’importo della maggiorazione transitoria aumenta di 120 euro al mese, in presenza di un figlio a carico con disabilità.
La maggiorazione transitoria, ricordiamolo, è calcolata secondo i criteri di cui alla Circolare Inps numero 23/2022 e spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale, sottratta all’importo dell’assegno unico, ha valore positivo.

Assegno Unico figli disabili: decorrenza aumenti retroattiva

Posto che le disposizioni previste dal Decreto – legge numero 73/2022 (articolo 38, comma 2) hanno effetto a partire dal 1° marzo 2022, l’Inps chiarisce che:

  • Per le domande di Assegno unico presentate entro il 30 giugno 2022, si provvederà “ai dovuti conguagli delle rate” spettanti ed eventualmente già erogate “a decorrere dal mese di marzo 2022”;
  • Per le domande trasmesse dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento “sono già aggiornati alla novella di cui al decreto – legge n. 73/2022”.

Dal 1° marzo 2023, ricorda l’Istituto, torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per età, previsti dai commi 5 e 6, articolo 4, del Decreto legislativo numero 230/2021. 

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