Assegno di incollocabilità 2019: a chi spetta, domanda, nuovi importi

Chiara Arroi 29/08/19
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Assegni di incollocabilità 2019: le ultime novità. Chi ha subito un infortunio sul lavoro o è incappato in una malattia professionale, titolare di rendita diretta, non sempre riesce a recuperare le condizioni per potersi poi reimmettere nel mondo del lavoro. Per queste persone non si può più parlare di assunzione obbligatoria. A queste persone è destinato l’assegno di incollocabilità 2019, una prestazione erogata dall’Inail, ovviamente a fronte di requisiti ben specifici.

L’ammontare di questo assegno sarà d’ora in poi un po’ più alto, perché dal 1° luglio 2019 gli importi sono stati rivalutati, come si legge nella circolare Inail numero 23 del 21 agosto 2019.

Tracciamo di seguito una panoramica generale del sussidio Inail per capire chi ha diritto all’Assegno di incollocabilità, in che misura, come fare domanda, e riepiloghiamo in breve le novità in vigore dal 1° luglio 2019 sulla rivalutazione degli importi.

Assegno di incollocabilità 2019: cos’è

È una prestazione economica erogata dall’Inail agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale che non possono fruire dell’assunzione obbligatoria.

Assegno di incollocabilità 2019: a chi spetta

Possono accedere a questo aiuto economico gli invalidi per infortunio o malattia professionale, che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, titolari di rendita diretta. Questi devono comunque possedere requisiti specifici.

Per ottenere l’assegno l’invalido deve avere:

  • età non superiore ai 65 anni
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

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Assegno di incollocabilità 2019: novità sugli importi

La somma percepita dal beneficiario di questa prestazione viene pagata mensilmente, insieme alla rendita diretta, e viene rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Dal 1° luglio c’è stata l’ultima rivalutazione dell’assegno, che ha elevato l’importo mensile percepito a 262,06 euro (a fronte dei 259,21 erogati nel mensilmente nel 2018).

Come specificato nella circolare firmata direttamente dal direttore generale Inail, Giuseppe Lucibello, “L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06, in considerazione della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%. Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2019”.

Assegno di incollocabilità: come fare domanda

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio o tramite:

  • sportello della Sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata).

Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

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Assegno di incollocabilità: come viene pagato

Chi, previa domanda, è risultato beneficiario, dell’Assegno di incollocabilità verrà pagato mensilmente in queste modalità alternative:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale
  • Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
  • Tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
  • Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale

Fonte: Inail, circolare Inail

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