Aspi: aliquote, tipologie e applicazioni sui contratti di lavoro

Redazione 24/01/13
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In vigore dal primo gennaio 2013, l’Assicurazione sociale per l’impiego – comunemente abbreviata nell’acronimo Aspi – prenderà progressivamente il posto della vecchia indennità di disoccupazione, così come della mobilità.

Non è un caso che la nuova Cassa disoccupati sia stata aperta proprio in corrispondenza dell’entrata in vigore della riforma del lavoro anche per i contratti cosiddetti atipici.

Infatti, per i contributi richiesti, esistono tipologie e scaglioni contrattuali molto diversificate, con tanto di agevolazioni – a funzione di incentivi – anche per gli apprendisti, un regime contrattuale che la legge Fornero cerca fortemente di agevolare, soprattutto in ottica aziendale, al fine di dissuadere dal ricorso ai contratti a progetto e fin troppo flessibili.

Innanzitutto, occorre specificare che l’Aspi inciderà su tre livelli contributivi: quello ritenuto ordinario, l’addizionale e, infine, quello intercorrente nel caso di fine anticipata dei contratti.

Così, si definisce “contributo ordinario” quanto precedentemente ascritto sotto la voce “quota disoccupazione”. Ciò significa che, se la quota base del contributo ammonta a 1,61%, lo 0,30% è destinato ai Fondi interprofessionali.

Passando al “contributo addizionale”, invece, troviamo quella classe di versamenti richiesti per tutti i contratti non a tempo indeterminato, pari all’1,40%. E qui troviamo il vero bonus della riforma Fornero: aliquota azzerata per stagionali, apprendisti e anche dipendenti della PA.

Infine, arriviamo alla categoria dei contributi per interruzione di rapporto a tempo indeterminato: qui, neanche gli apprendisti vanno ritenuti esenti, nel senso che, per le tipologie di interruzione previste a norma di legge in sede di attivazione Aspi, il datore di lavoro è obbligato al saldo del 41% del massimale Aspi individuato dai canoni nazionali, che per l’anno in corso fissano il tetto per l’indennità a 1180 euro. Ne consegue che il contributo richiesta in caso di interruzione rapporto ammonterà a 483,8 euro per il 2013.

Volendo esaminare alcune categorie particolari, si nota come il contributo addizionale non sia previsto anche per lavoratori in liste di mobilità, sia con contratti a termine (per i quali non è previsto neanche quello di fine rapporto) che a tempo indeterminato.

Contributo addizionale che invece sarà da intendersi nella misura dello 0,7% per l’assunzione di dirigenti a tempo indeterminato, mentre sarà escluso per quelli occupati a termine.

Il contributo base, infine, sarà dello 0,805% per quei lavoratori in stato di sostituzione a a maternità – no alla percentuale sul primo rapporto – e agli over 50, per i quali è compreso il contributo di fine rapporto se assunti a tempo indeterminato.

Redazione

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