Apprendisti esenti dall’Inail, un’agevolazione per le aziende ‘minori’

Redazione 27/05/13
L’Inail, oltre a passare al setaccio le novità immesse dalla riforma Fornero che hanno spinto l’Istituto assicuratore a emanare la circolare 27/2013, fa la rassegna anche sullo speciale regime contributivo previsto per gli apprendisti. Il provvedimento di riferimento è il Testo unico, Dlgs 167/2011, che allarga le norme sulla previdenza  ed assistenza  sociale obbligatoria applicabile agli apprendisti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. La circolare 27/2013, a beneficio delle strutture territoriali, stila un quadro normativo aggiornato in merito alle recenti disposizioni in tema di contributi del contratto di apprendistato. E’ la legge finanziaria 2007, attuata con decreto del ministero del Lavoro, che disciplina il suddetto regime contributivo. Il decreto ministeriale ha provveduto a suddividere la contribuzione complessiva, oggi dell’11,61% contro il 10% originario, nelle singole gestioni previdenziali e assistenziali, subentrando al contributo fisso settimanale previgente.

Dal 1° gennaio 2007, infatti, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani in relazione a rapporti sussistenti e costituendi, viene integralmente rivalutata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a cui, generalmente, si somma l’1,61% volto al finanziamento dell’Aspi (dal 1° gennaio 2013). L’aliquota di competenza Inail, quale risultato della ripartizione contributiva, è pari allo 0,30% . L’importo viene riscosso direttamente dall’Inps, il quale poi si preoccupa di riversare all’Inail la quota di competenza. Dal 1° giugno le aziende che occupano fino ad un massimo di nove dipendenti, l’aliquota standard dell’11,61% per i contratti di apprendistato viene limitata secondo le seguenti misure: 8,5% per i periodi contributivi maturati durante il primo anno di contratto (il contributo in tal modo diventa pari al 3,11%); e 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno contrattuale (qui il contributo diventa pari al 4,61%). Riguardo agli anni di contratto che sono successivi al secondo l’aliquota invece rimane ferma all’11,61%.

All’aliquota dovuta dal datore di lavoro si aggiunge inoltre quella dell’apprendista, la quale dal 1° gennaio 2007, a seguito della crescita dello 0,30% dell’importo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti, risulta pari al 5,84%. Persino gli sgravi annunciati per agevolare l’occupazione giovanile vengono estesi ai premi Inail. In proposito, la legge di stabilità 2012 ha stabilito l’applicazione di un incentivo ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Nello specifico, viene previsto uno sgravio contributivo del 100% a favore di quelle aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori, per i periodi contributivi maturati durante i primi tre anni del contratto. Mentre per l’Inps la contribuzione Aspi non è oggetto di sgravio, per l’Inail non esistono in tal senso restrizioni, di conseguenza l’azienda di dimensioni minori non è tenuta a pagare all’Istituto, per il primo, il secondo ed il terzo anno, nessun premio.

L’articolo 119 del Testo unico, inerente le prestazioni assicurative , infine viene confermato. In caso di circostanza indennizzabile, infatti, viene prevista  la liquidazione dell’indennità per inabilità temporanea in riferimento alla retribuzione effettiva. Al contrario, sia la rendita diretta che quella a superstiti verranno misurate in base alla retribuzione prevista per la qualifica iniziale del lavoratore con età superiore ai diciotto anni, non apprendista della medesima categoria e lavorazione a cui gli stessi apprendisti o i minori sono addetti, e comunque sempre a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera con età superiore ai diciotto anni, appartenenti alla stessa categoria e lavorazione.

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